Sentenza del 23/01/2018 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Avviso di iscrizione ipotecaria - Pagine mancanti - Carenza di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di iscrizione ipotecaria perché l'atto notificato risultava privo di alcune pagine. Sosteneva, in particolare, che tale incompletezza impedisse di comprendere integralmente la pretesa e determinasse un difetto di motivazione, con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancanza di alcune pagine dell'avviso non è stata ritenuta sufficiente a determinarne il difetto di motivazione, poiché l'iscrizione ipotecaria era stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici, idonei a consentire al contribuente di conoscere l'origine e l'ammontare dei debiti. Inoltre, la dichiarazione del responsabile del procedimento, contenente la numerazione delle pagine, faceva fede fino a querela di falso; pertanto, spettava al contribuente contestarne formalmente l'autenticità o la veridicità mediante tale procedimento. L'avviso è quindi rimasto valido.
Massime di principio
- La notifica di un atto di riscossione privo di alcune pagine non comporta automaticamente la sua nullità: occorre dimostrare che l'omissione abbia impedito concretamente al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi.
- La motivazione dell'avviso può essere integrata o resa comprensibile mediante il richiamo agli atti prodromici previamente notificati, come cartelle di pagamento o altri atti presupposti.
- Quando l'atto contiene una dichiarazione ufficiale del responsabile del procedimento sulla completezza o numerazione delle pagine, tale attestazione non può essere contestata con una semplice eccezione: se si intende negarne la veridicità, è necessaria la querela di falso.
- Per ottenere l'annullamento di un atto di riscossione è generalmente necessario evidenziare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, non una mera irregolarità formale priva di effetti sostanziali.
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