Sentenza n. 3372/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1735/2024 pubbl. il 03/04/2024 RG n. 10277/2023, notificata il 13/07/2024 e passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1735/2024, notificata il 13 luglio 2024 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare specifiche deduzioni né fornire indicazioni sull’esecuzione. Il ricorso risultava corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall’attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo; è stato quindi ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovata e incontestata la mancata esecuzione del giudicato, nonché incontestati l’an e il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. È stata invece respinta la domanda di astreinte: la carta del docente costituisce un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, non un corrispettivo, sicché la condanna a un’ulteriore somma è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per le spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura non corrispettiva della carta del docente.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, destinata all’aggiornamento e alla formazione, del valore di 500 euro per anno scolastico.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario contro una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare i presupposti formali dell’azione, compreso il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando la mancata esecuzione del giudicato è allegata dal ricorrente e l’amministrazione non formula contestazioni né fornisce indicazioni sull’attuazione della decisione, il giudice può ordinare l’adempimento sulla base dell’inottemperanza e dell’incontestato contenuto del credito, determinando termini e modalità esecutive.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l’ufficio competente, il termine per l’intervento sostitutivo e la facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo alla funzione e alla natura della prestazione oggetto del giudicato, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua; in particolare, la carta del docente, in quanto contributo per formazione e aggiornamento e non corrispettivo, non giustifica automaticamente un’ulteriore somma per il ritardo nell’esecuzione.
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