Provvedimento AGCM SR48 n. 31462 del 11/02/2025
LEGA BASKET SERIE A/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE STAGIONI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM approva, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 9/2008, le Linee guida predisposte dalla Lega Basket Serie A per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni 2025/2026-2029/2030. L’Autorità considera nel complesso compatibile l’impianto delle Linee guida, valorizzando la pluralità dei pacchetti e l’apertura alla televisione free e alle piattaforme digitali, ma formula indicazioni affinché la commercializzazione diretta, la trattativa privata, la fissazione dei prezzi minimi e le condizioni di partecipazione alla gara restino coerenti con i principi di equità, trasparenza e non discriminazione del decreto Melandri. Resta impregiudicato il potere dell’Autorità di intervenire nella fase concreta di predisposizione dei pacchetti e di assegnazione, anche ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE e della l. 287/1990.
approvazione delle Linee guida della Lega Basket Serie A sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi nazionali e internazionali 2025/2030, con rilievi su pluralità dei pacchetti, residualità della vendita diretta e della trattativa privata
Lega Basket Serie A / Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi 2025/2030
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato approva, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, le Linee guida della Lega Società di Pallacanestro Serie A per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030. L’intervento si colloca nell’ambito dell’advocacy prevista dalla legge n. 287/1990 e dal decreto Melandri, con verifica preventiva della conformità delle regole di vendita ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione.
Quadro normativo e destinatario
Le Linee guida sono state trasmesse dalla LBA il 17 dicembre 2024 e riguardano i diritti audiovisivi free e pay, nazionali e internazionali, delle competizioni organizzate dalla Lega Basket, tra cui Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e All Star Game. L’AGCM ricorda che il decreto legislativo n. 9/2008 mira a realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi, imponendo all’organizzatore della competizione di predisporre regole di offerta e assegnazione idonee a garantire la massima contendibilità dei diritti.
Contenuto delle Linee guida e modello distributivo
La LBA propone un’impostazione che rispecchia l’evoluzione del mercato verso la fruizione multicanale e OTT, combinando visibilità in chiaro, distribuzione pay e contenuti digitali/social. Sono previsti due modelli di vendita: un modello che ricalca la struttura del ciclo 2022/2025, con pacchetti free e pay su più piattaforme, e un modello alternativo più flessibile, con uno o più pacchetti free, uno o più pacchetti pay e pacchetti per segmenti specifici di eventi. In entrambi i casi, la Lega si riserva la possibilità di commercializzare pacchetti pick, full rights e, in prospettiva, un proprio canale distribuito direttamente.
Valutazione dell’Autorità sui pacchetti e sulla struttura dell’offerta
L’AGCM valuta positivamente la scelta di suddividere i diritti in una pluralità di pacchetti, osservando che tale soluzione, pur non imposta in assoluto dal decreto, amplia il confronto competitivo e l’accesso ai diritti. È parimenti apprezzata la presenza di contenuti destinati alla televisione gratuita e alle piattaforme Internet, con l’auspicio che i criteri di composizione dei pacchetti ne preservino appetibilità ed equilibrio qualitativo. L’Autorità segnala inoltre che la possibilità di garantire la visione degli eventi su tutte le piattaforme potrebbe favorire la concorrenza tra operatori.
Vendita diretta e trattativa privata come strumenti residuali
Un passaggio centrale della motivazione riguarda la commercializzazione diretta del canale OTT e la trattativa privata. L’AGCM ritiene preferibile che la vendita diretta sia utilizzata solo in via residuale, quando le altre strategie di cessione non siano commercialmente praticabili, e che in ogni caso sia condotta secondo i principi di equità e non discriminazione. Analogamente, la trattativa privata è considerata una soluzione eccezionale rispetto alle procedure competitive aperte, che restano lo strumento ordinario di assegnazione dei diritti.
Prezzo minimo, rapidità della gara e rischio di incertezza
L’Autorità ribadisce l’importanza di definire prezzi minimi coerenti con il contenuto di ciascun pacchetto. Tale criterio serve a ridurre il rischio di gare deserte e può essere giustificato, nel contesto dei diritti basket, dalla minore appetibilità relativa rispetto ad altri sport; tuttavia, il prezzo minimo non deve essere fissato in modo artificioso né generare un’incertezza eccessiva sull’intera assegnazione. La rapidità della procedura può essere perseguita, secondo l’AGCM, mediante termini ragionevoli e prezzi adeguati, non attraverso un ampliamento eccessivo della discrezionalità nella fase successiva alla gara.
Partecipazione degli operatori e soggetti ammessi
Sul piano soggettivo, l’Autorità richiama la necessità di garantire la più ampia partecipazione degli operatori della comunicazione italiani ed europei. Evidenzia che per alcune piattaforme il titolo abilitativo non è necessario e che, ove richiesto, devono essere ammessi anche operatori stabiliti in altri Stati dello Spazio economico europeo, purché muniti di idoneo titolo. Inoltre, suggerisce di distinguere le procedure di gara tra operatori media, eventuali partner per il canale della Lega e intermediari indipendenti, in coerenza con le diverse figure previste dal decreto Melandri.
Sublicenza
La LBA aveva ipotizzato, in caso di assegnazione a un unico soggetto, di chiedere una deroga al divieto di sublicenza. L’AGCM ritiene che tale richiesta non possa essere valutata ex ante nell’ambito dell’esame delle Linee guida, perché presuppone una previa assegnazione concreta. La questione potrà essere riproposta solo successivamente alla definitiva assegnazione dei diritti.
Esito finale e riserva di intervento
L’AGCM approva le Linee guida, ma precisa che l’approvazione vale nei limiti e per le ragioni esposte in motivazione. Resta impregiudicato il potere dell’Autorità di valutare la conformità degli Inviti a offrire e della procedura concreta di vendita alla disciplina antitrust nazionale ed europea e al decreto n. 9/2008, nonché di intervenire in caso di comportamenti idonei a pregiudicare la concorrenza nell’acquisizione dei diritti e nei mercati a valle, con effetti pregiudizievoli per i consumatori.
Punti principali
Oggetto e base normativa dell’intervento
Le Linee guida riguardano i diritti audiovisivi free e pay, nazionali e internazionali, relativi alle competizioni organizzate dalla LBA per il quinquennio 2025/2030. L’Autorità interviene ex ante ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. 9/2008, verificando la conformità delle Linee guida ai principi del decreto Melandri, in particolare trasparenza, equità e non discriminazione.
Impostazione del modello di commercializzazione
L’AGCM giudica positivamente la scelta della LBA di articolare la vendita in più pacchetti e di prevedere contenuti sia per il free sia per il pay, anche su piattaforme Internet/OTT. Ritiene che la pluralità dei pacchetti ampli il confronto competitivo e favorisca la contendibilità dei diritti.
Vendita diretta, canale OTT e trattativa privata
L’Autorità ammette la possibilità di commercializzazione diretta del canale LBA e di ricorso alla trattativa privata, ma li considera strumenti residuali rispetto alla gara competitiva aperta. Sottolinea che la vendita diretta deve essere usata solo se le altre strategie non sono commercialmente attuabili e comunque nel rispetto di equità e non discriminazione.
Prezzo minimo e rischio di incertezza
L’AGCM richiama l’esigenza di fissare prezzi minimi adeguati al contenuto di ciascun pacchetto, in modo da evitare esiti negativi della gara, ma anche di non generare un prezzo minimo artificiosamente elevato o un’incertezza eccessiva sull’assegnazione complessiva. La trattativa privata non può diventare un mezzo per alterare il confronto competitivo.
Partecipazione alla gara e sublicenza
L’Autorità ritiene necessario garantire la più ampia partecipazione possibile di operatori italiani ed europei, inclusi soggetti dell’SEE dotati di titolo abilitativo idoneo. Non accoglie la richiesta di valutare ex ante una deroga al divieto di sublicenza: tale questione potrà essere esaminata solo dopo una definitiva assegnazione e su richiesta formale successiva.
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