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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00386/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda la proprietà e la restituzione di titoli cambiari già sottoposti a sequestro preventivo in un procedimento penale per usura, definito con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato. In quel procedimento il giudice penale aveva negato la restituzione dei titoli all'imputato e ne aveva disposto la consegna alle persone individuate come vittime del reato. Successivamente il soggetto originariamente destinatario dei titoli ha agito in sede civile per ottenerne la restituzione, ottenendo il sequestro giudiziario; il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di merito ritenendo dirimente il provvedimento penale non impugnato. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, dichiarando il convenuto legittimo possessore dei titoli e ordinandone la restituzione al custode giudiziario. In cassazione le parti che si opponevano alla restituzione hanno dedotto: (1) violazione del principio del ne bis in idem e omessa considerazione dell'efficacia di giudicato della pronuncia penale nel giudizio civile; (2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata motivazione sulla restituzione dei titoli al soggetto che li richiedeva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, le sentenze penali di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione non producono efficacia extra-penale, salvo le eccezioni previste dagli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non indicava chiaramente il fatto decisivo asseritamente trascurato e non si confrontava con i criteri di ammissibilità del vizio motivazionale; inoltre non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento del legittimo possesso dei titoli in capo al soggetto che ne aveva chiesto la restituzione. La Corte ha quindi condannato la parte ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale del primo motivo, prospettato come violazione di legge per asserita lesione del ne bis in idem e del giudicato penale nel processo civile

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    è il parametro formale del secondo motivo, ma il ricorso è dichiarato inammissibile perché non individua un fatto decisivo e non rispetta i criteri di ammissibilità del vizio motivazionale

  • artt. 651, 652, 653, 654 c.p.p.

    sono indicate come eccezioni al principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile; fuori da tali casi la sentenza penale non spiega efficacia extra-penale

  • art. 651-bis c.p.c.

    viene richiamato come ulteriore eccezione introdotta dal 2015 al sistema dei rapporti tra giudicato penale e civile

  • Cass. SU 1768/2011

    è il precedente di riferimento per affermare il principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile

  • Cass. SU 8053/2014

    è richiamata per i requisiti di ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, co. 17 l. 228/12

    è richiamato quale norma che ha inserito la previsione sull'ulteriore contributo unificato

  • art. 1 bis dell'art. 13 d.p.r. 115/2002

    viene menzionato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Tra giudizio penale e giudizio civile opera il principio di autonomia e separazione: la sentenza penale non produce effetti vincolanti nel giudizio civile se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • Le sentenze penali di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione non hanno efficacia extra-penale, salvo le ipotesi tipizzate dagli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. e dalle ulteriori previsioni normative.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico decisivo trascurato e se non si confronta con i criteri elaborati dalle Sezioni Unite sull'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La censura per vizio motivazionale non può limitarsi a contestare in astratto la decisione: deve misurarsi con la specifica ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito accerta il legittimo possesso del bene in capo a una parte, la restituzione del bene al custode giudiziario in favore di quella parte può essere ordinata se non risultano cause di illiceità idonee a impedirla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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