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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02714/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato le condanne per ricettazione. I motivi di ricorso denunciavano principalmente: vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p. lett. b), c) ed e)) per omessa o generica risposta ai motivi di appello; assenza o insufficienza della prova sulla provenienza illecita dei beni; presunta trasformazione del fatto (violazione art. 521 c.p.p.) poiché si sarebbe passati dalla contestata ricezione a una diversa figura di mediazione/intermediazione; negata ingiustamente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e le attenuanti (art. 62 n.4 c.p., art. 648 comma 4 c.p.); censura sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche. Le difese chiedevano annullamento o riforma per carenze probatorie e per errate valutazioni giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Bucalo Francesco, Astuto Giuseppe e Ieni Nicola (per Ieni il PG aveva chiesto inammissibilità; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla causa di non punibilità ex art. 131-bis per Ieni, dato il valore del bene contestato) e ha confermato la responsabilità penale di questi imputati; li ha poi condannati al pagamento delle spese processuali. Per Santapaola Massimiliano la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648 comma 4 e 62 n.4 c.p. (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame su quei punti), mentre ha dichiarato definitiva l'affermazione di responsabilità per il resto. Per Previti Giuseppe la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; il resto del ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre chiarito principi applicativi relativi all'art. 344-bis c.p.p. e agli effetti dell'annullamento parziale con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata in relazione alla gravità del reato secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è corretto basare la negazione sulla capacità a delinquere o su relazioni esterne non contestate. Deve essere indicata la rilevanza degli elementi decisivi e il giudice può limitarsi a quelli ritenuti pertinenti.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata con riferimento al valore del bene al momento della consumazione del reato; in caso di incertezza sul parametro di riferimento la scelta va risolta in bonam partem.

  • art. 648, comma 4 cod. pen.

    L'attenuante speciale per il delitto di ricettazione richiede una valutazione complessiva del fatto, comprensiva di aspetti soggettivi, ma comunque ancorata all'imputazione effettiva; non può essere esclusa esclusivamente con riferimento a rapporti generici con terzi non contestati.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Per ravvisare mutamento del fatto (che implicherebbe violazione dell'art. 521) è necessaria una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio per la difesa; un confronto meramente letterale tra capo di imputazione e motivazione non è sufficiente.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Le doglianze concernenti violazione di legge e difetto di motivazione devono essere valutate alla luce del contenuto complessivo della motivazione di merito: la Corte valuta se il giudice del merito abbia realmente esaminato le prove e risposto alle questioni rilevanti, non sindacando semplicemente la valutazione fattuale purché sorretta da valido e plausibile apprezzamento probatorio.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617

    La norma sull'improcedibilità delle impugnazioni (introdotta per reati dal 1/1/2020) si applica ai 'giudizi' di impugnazione; quando con annullamento parziale si forma giudicato in ordine all'affermazione di responsabilità (art. 624 c.p.p.), il termine previsto dall'art. 344-bis non decorre nel giudizio di rinvio relativamente ai punti per i quali è già formatosi il giudicato. La Corte chiarisce che non va fatto decorrere il termine quando l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    In caso di annullamento parziale la sentenza impugnata ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata; la cassazione deve indicare quali parti diventano irrevocabili e ciò influenza l'operatività dell'art. 344-bis nel rinvio.

  • art. 133, comma 1 cod. pen.

    Richiamato dall'art. 131-bis per la valutazione della gravità del reato: i criteri di determinazione della pena sono parametro per valutare la tenuità dell'offesa ai fini della causa di non punibilità.

Massime di principio

  • La trasformazione del fatto rispetto all'imputazione integra violazione dell'art. 521 c.p.p. solo se la modifica è radicale e crea incertezza sull'oggetto dell'imputazione; un cambiamento terminologico non basta se l'imputato ha potuto comunque difendersi sul concreto oggetto del processo.
  • Nella ricettazione il giudice può inferire la provenienza illecita dei beni anche da circostanze probatorie indirette (modalità delle cessioni, assenza di un'attività commerciale lecita, conversazioni intercettate), purché la motivazione rimanga logica, adeguata e sorretta da elementi concreti.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis va valutata con riferimento alla gravità del reato (art. 133) e non sulla base della capacità a delinquere o di collegamenti non contestati; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti per la decisione.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n.4 (danno di speciale tenuità) si valuta sul valore della cosa al momento della consumazione del reato; in caso di incertezza il parametro deve essere interpretato in favore dell'imputato (in bonam partem).
  • L'attenuante speciale dell'art. 648 comma 4 richiede valutazione complessiva del fatto ma deve comunque rimanere ancorata al contenuto dell'imputazione; non è legittimo escluderla sulla base di relazioni generiche non contestate penalmente.
  • In caso di annullamento parziale con formazione del giudicato sulla responsabilità, la parte di responsabilità diventa irrevocabile e ciò può impedire il decorso dei termini di improcedibilità previsti dall'art. 344-bis nel giudizio di rinvio; la Corte deve chiarire quali parti sono irrevocabili.
  • Il giudice d'appello deve specificamente confrontarsi con i motivi di impugnazione e motivare la valutazione delle prove; tuttavia la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito se la decisione è complessivamente fondata e plausibile.

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