Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 554/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, recante condanna del Comune al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 4.932,89, oltre interessi legali ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo in forza del decreto di esecutorietà del 6 agosto 2025, sulla base della certificazione della cancelleria attestante la mancata opposizione. Il titolo era stato notificato al Comune e, successivamente, nuovamente intimato nel 2025; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Comune, regolarmente evocato ma non costituito, non ha dimostrato di avere adempiuto al titolo. Il ricorrente ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo che il decreto ingiuntivo non opposto, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., abbia valore di cosa giudicata e possa fondare il ricorso per ottemperanza. Nel caso concreto il titolo era divenuto definitivamente esecutivo, era stato notificato al Comune ed era inutilmente decorso il termine dilatorio applicabile alle esecuzioni contro gli enti pubblici. In assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il TAR ha ordinato al Comune di pagare integralmente le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, incaricato di compiere anche le operazioni contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa possa impedire l'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non prevede un automatismo e la recente formazione del titolo, unitamente al saggio degli interessi applicabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, rendeva manifestamente iniqua la penalità richiesta. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato e dei titoli giudiziali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione esclude l'applicazione dell'astreinte quando essa debba ritenersi manifestamente iniqua ovvero sussistano ulteriori ragioni ostative.

    La penalità di mora non è automatica; il giudice deve valutare concretamente le circostanze del caso e può mitigarla o negarla quando ricorrano le condizioni previste dalla norma.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto è necessaria affinché il decreto possa assumere valore di cosa giudicata e fondare l'azione di ottemperanza.

  • art. 231 d.lgs. 231/2002

    Il titolo esecutivo comprendeva gli interessi dovuti secondo la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali; tale elemento è stato considerato dal TAR nella valutazione di manifesta iniquità dell'astreinte.

  • art. 5 d.l. 669/1996

    È stato richiamato il termine dilatorio di 120 giorni applicabile alle esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato secondo la disciplina prevista per le spese di giustizia.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto può fondare il giudizio di ottemperanza soltanto quando sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; in tale condizione esso ha valore di cosa giudicata anche ai fini dell'ottemperanza.
  • Quando un'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un titolo giudiziale definitivamente esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinarne l'integrale esecuzione entro un termine prefissato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di un ente pubblico, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le attività contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme; la mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutare le circostanze concrete e può negarla quando l'applicazione risulti manifestamente iniqua o ricorrano ulteriori ragioni ostative, anche considerando la recente formazione del titolo e gli interessi già spettanti al creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.