Cassazione Penale, Sentenza n. 7385/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi: 1) censura sulla valutazione delle conversazioni intercettate (cosiddetta "droga parlata"), sostenendo assenza di riscontri materiali come sequestri o passaggi di denaro e negando una collaborazione stabile con i concorrenti; 2) omessa o errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; 3) contestazione dell'entità dell'aumento per la continuazione e del diniego delle circostanze generiche (generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che, pur avendo assolto il ricorrente dal reato associativo (capo 1), lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui al capo 19) (violazione art. 73 d.P.R. 309/1990) e ha rideterminato la pena in anni 6 di reclusione ed euro 24.000 di multa (pena risultante dall'applicazione degli aumenti per continuazione e delle riduzioni per il rito). La Cassazione ha confermato che le intercettazioni, le dichiarazioni del collaborante/condannato Novello e gli esiti tecnici (numerosi contatti con il cosiddetto Gaglianese) hanno fornito adeguata base probatoria. Il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
La Corte di merito ha valutato il contesto organizzato, l'elevato numero di cessioni e il ruolo del ricorrente come riferimento per le cessioni, ritenendo applicabile la disciplina aggravata prevista; la Cassazione ha ritenuto corretta tale qualificazione rispetto ai criteri giurisprudenziali.
codice di procedura penale
Le dichiarazioni intercettate richiedono valutazione con particolare attenzione e rigore; per condannare sulla base di "droga parlata" è necessario un dato probatorio forte, oltre ogni ragionevole dubbio, e la Corte di appello ha fornito riscontri adeguati.
codice penale
I criteri per la determinazione della pena sono stati applicati correttamente: l'entità della pena finale rientra nel medio edittale e trova giustificazione nei parametri considerati (pluralità di episodi, quantità e tipologia di sostanza).
codice di procedura penale
Disciplina l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento se il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Principi relativi al versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000, ritenendo però che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 (Albano); Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo); Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa)
Precedenti richiamati per i principi sulla valutazione delle intercettazioni (droga parlata), sui criteri di riqualificazione dei reati in materia di stupefacenti e sui parametri per la determinazione della pena; la Corte ha applicato tali orientamenti.
Massime di principio
- Se le accuse si basano prevalentemente su intercettazioni ("droga parlata") senza sequestri o riscontri materiali, la condanna richiede riscontri probatori convergenti e una valutazione rigorosa ex art. 192 c.p.p.; la scelta ricostruttiva che porta alla condanna deve essere fondata oltre ogni ragionevole dubbio.
- Le dichiarazioni di terzi (es. acquirenti o coindagati) possono costituire valido riscontro se corroborate da elementi tecnici o comportamentali (frequenza dei contatti, prezzi indicati, conversazioni periodiche) che ne aumentino l'affidabilità.
- La qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (in particolare comma 5) richiede valutazione del contesto organizzato, della reiterazione delle cessioni, della rilevanza del ruolo svolto dall'imputato e della tipologia/entità della sostanza.
- L'aumento per continuazione e il diniego delle circostanze generiche sono giustificabili quando dalla gravità e dalla pluralità degli episodi emergono una spiccata propensione a delinquere e modalità che aggravano il fatto.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali; in presenza di inammissibilità non colposa può comunque essere disposto un versamento alla Cassa delle Ammende in misura equitativa.
- In situazioni simili, le difese che si fondano sulla mancanza di sequestri o movimenti di denaro devono spiegare specificamente e confrontarsi con le risultanze testimoniali e tecniche (intercettazioni, contatti ripetuti, dichiarazioni di terzi) per mostrare l'esistenza di alternative probatorie più plausibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7380/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →