Sentenza n. 1697/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 28 aprile 2022. La domanda era stata respinta dalla Commissione territoriale, ma gli atti erano stati trasmessi al Questore, che aveva rilasciato e successivamente rinnovato un permesso di soggiorno per cure mediche sino al 6 agosto 2025. Il ricorrente aveva quindi chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma la Questura aveva respinto l’istanza ritenendo abrogata dalla legge n. 50/2023 la disciplina che consentiva tale conversione. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 6, comma 1-bis, lettera h-bis), e 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. Secondo il ricorrente, la disciplina transitoria salva le istanze dei cittadini stranieri che avevano presentato domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sicché la data rilevante è quella della domanda di protezione internazionale e non quella successiva del rilascio o della richiesta di conversione. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 19, comma 2, lettera d-bis), e 5, commi 5 e 9, d.lgs. n. 286/1998, per non avere l’amministrazione valutato l’effettiva accessibilità, continuità e adeguatezza delle cure psicologiche nel Paese di origine, ai fini del rinnovo del permesso per cure mediche.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, richiamando il proprio precedente n. 1255/2026 e l’orientamento del Consiglio di Stato. Ha interpretato l’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, nel senso che lo sbarramento temporale per la convertibilità del permesso è costituito dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a essa sia seguito il rilascio di un permesso per cure mediche. Poiché la domanda era stata presentata il 28 aprile 2022, quindi prima del 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 50/2023, il titolo era suscettibile di conversione. Il diniego è stato pertanto annullato. L’effetto conformativo impone alla Questura di esaminare nuovamente la domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato, verificando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, senza che la sentenza riconosca automaticamente il diritto al rilascio del titolo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per la complessità della normativa. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione, prima dell’abrogazione, consentiva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato.
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998
Richiamato in relazione alla disciplina del permesso di soggiorno per cure mediche e alla tutela dello straniero in presenza di esigenze sanitarie.
art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disciplina transitoria, pur abrogando l’istituto della conversione, salva le situazioni in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione; la data rilevante è quella della domanda di protezione internazionale, purché sia seguito il rilascio del permesso per cure mediche.
art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. n. 286/1998
Invocato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso per cure mediche e alla necessità di valutare le condizioni sanitarie; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ravvisati i relativi presupposti.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del rinvio della liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, subordinata alla prova dell’iscrizione del difensore nell’apposito elenco.
Massime di principio
- Ai fini della disciplina transitoria che ha abrogato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato, la data rilevante è quella di presentazione della domanda di protezione internazionale, purché a tale domanda sia seguito il rilascio del permesso per cure mediche.
- Sono suscettibili di conversione i titoli derivanti da domande di protezione internazionale presentate entro il 5 maggio 2023, vale a dire prima dell’entrata in vigore, il 6 maggio 2023, della legge n. 50/2023, anche se il rilascio del permesso per cure mediche o la successiva domanda di conversione siano intervenuti dopo tale data.
- L’annullamento del diniego di conversione non comporta il rilascio automatico del permesso per lavoro subordinato: l’amministrazione deve riesaminare la domanda verificando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
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