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Sentenza

Sentenza n. 11325/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202407238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva fondato il rigetto sulla condanna definitiva, risalente al 2005, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, ritenendola sintomatica di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Sono stati dedotti violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria. Il ricorrente ha sostenuto che il precedente fosse isolato e risalente, che non risultassero ulteriori pendenze o precedenti penali e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la condotta complessiva successiva, la lunga residenza in Italia, l'integrazione economica e sociale, l'acquisto di un immobile e la presenza della coniuge e dei tre figli. In vista dell'udienza sono stati prodotti documenti sui redditi e sull'integrazione nella comunità nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, avente natura di alta amministrazione, non riconducibile a un diritto del richiedente nonostante il possesso del requisito della residenza decennale. Il giudice ha ritenuto sufficiente e legittima la motivazione del diniego, fondata sulla condanna definitiva per detenzione illecita di stupefacenti in concorso, reato considerato di particolare allarme sociale e idoneo a sorreggere una prognosi negativa sull'affidabilità e sulla piena integrazione del richiedente. Il mero decorso del tempo non è stato ritenuto sufficiente a neutralizzare la rilevanza del precedente penale, che può essere valutato autonomamente rispetto agli effetti della responsabilità penale. La lunga residenza, l'inserimento lavorativo ed economico e i legami familiari sono stati considerati elementi ordinari o meramente integrativi dei presupposti della domanda, non idonei a imporre il rilascio della cittadinanza né a sostituire la valutazione prognostica dell'Amministrazione. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e dell'assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, senza possibilità di sostituzione della valutazione amministrativa. Il diniego è stato ritenuto rispettoso anche dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità, cautela e precauzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; la decisione resta affidata a un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha comunicato il preavviso di diniego prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • art. 6 l. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione delle condanne ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro sistematico per ritenere particolarmente significativa, anche nella naturalizzazione, una condanna per un reato con pena edittale elevata.

  • art. 110 c.p.

    La condanna per il reato commesso in concorso è stata valorizzata quale indice di partecipazione consapevole e cooperativa alla condotta illecita, con maggiore disvalore complessivo.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti è stata ritenuta idonea a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente e sulla sua compiuta integrazione nella comunità nazionale.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Il riferimento all'automatismo espulsivo previsto per i cittadini extracomunitari in relazione a condanne in materia di stupefacenti è stato richiamato quale ulteriore elemento della gravità e della rilevanza della condotta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione l'Amministrazione deve formulare una prognosi sull'affidabilità del richiedente e sulla sua piena integrazione nella comunità nazionale, considerando le condizioni personali, familiari, economiche e lavorative nonché l'irreprensibilità della condotta e l'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • Una condanna penale definitiva per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, soprattutto se commessa in concorso, può costituire autonomamente un elemento sufficiente a fondare il diniego della cittadinanza per naturalizzazione, in ragione della gravità del reato e della sua attitudine a incidere sulla prognosi di affidabilità del richiedente.
  • Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato, anche superiore a dieci anni, non elimina di per sé la rilevanza del precedente penale nel procedimento di cittadinanza, poiché la valutazione amministrativa dell'integrazione e dell'affidabilità opera su un piano autonomo rispetto a quello della responsabilità penale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: il giudice verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
  • La lunga residenza, l'inserimento lavorativo ed economico e i legami familiari costituiscono elementi valutabili, ma non impongono il rilascio della cittadinanza quando l'Amministrazione abbia ragionevolmente attribuito prevalente rilievo a un grave precedente penale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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