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Ordinanza

Ordinanza n. 2202/2026 - Roma, Sezione 5Q

per LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan - Islamabad in ordine all'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO - dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan di provvedere in ordine alle menzionate istanze E PER LA CONDANNA - Dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan - Islamabad a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202513494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan sull'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan in ordine alla richiesta di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e di fissazione di un appuntamento, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. È stata inoltre proposta istanza cautelare incidentale. Dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso né l'illustrazione specifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto l'istanza cautelare. La decisione è fondata sulla circostanza che l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta è stato fissato al 4 giugno 2026 e che, secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione, tale data non può essere anticipata. Non risulta definita nel merito la domanda relativa all'illegittimità del silenzio, all'obbligo di provvedere o al termine per la conclusione del procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare incidentale; l'istanza è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La fissazione di un appuntamento amministrativo per la formalizzazione di un'istanza, quando l'amministrazione chiarisca che la data fissata non è anticipabile, può giustificare il rigetto della domanda cautelare diretta a ottenere l'anticipazione dell'appuntamento, senza definire il merito dell'azione contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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