Cassazione Penale, Sentenza n. 26997/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo di strutture lignee (chiosco bar, gazebo, area pavimentata, torretta di salvataggio) disposte dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari per omissione di rimozione delle strutture al termine della stagione balneare. Contestava la sussistenza del reato (artt. 54 e 1161 cod. nav.), assumendo di non avere più la disponibilità dei beni, in quanto già acquisiti ope legis al demanio marittimo, e quindi l'inesistenza dell'elemento soggettivo e del periculum, posto che i beni si trovavano nella disponibilità esclusiva demaniale e non sotto la sua signoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse dell'impugnante: un indagato non titolare del bene può proporre il riesame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, individuato nella richiesta di restituzione della cosa. Poiché Campana non ha chiesto il dissequestro/restaurazione dei beni ma ha sollecitato una pronuncia sul merito della responsabilità, mancava l'interesse processuale richiesto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 1161 codice della navigazione
Norma richiamata rispetto alla fattispecie di occupazione di beni demaniali marittimi; la decisione non entra nel merito della configurabilità del reato ma il richiamo è oggetto della censura del ricorrente
art. 54 cod. nav.
Menziato unitamente all'art.1161 quale norma implicata nella qualificazione della condotta omissiva contestata; la Corte di legittimità non ha invece esaminato il merito della qualificazione sostanziale per ragioni processuali
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di legittimazione a proporre il riesame: il non proprietario è astrattamente legittimato ma solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione (in particolare l'interesse alla restituzione della cosa)
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato come conseguenza della declaratoria di inammissibilità manifestamente infondata, per l'onere delle spese e il pagamento all'Erario/Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in rapporto ai criteri per l'addebito delle spese e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Un indagato che non è titolare del bene sottoposto a sequestro può impugnare il provvedimento di riesame soltanto se dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione, normalmente identificato nella richiesta di restituzione del bene (dissequestro).
- Se il ricorrente chiede essenzialmente l'accertamento della propria estraneità o la disamina del merito penale senza chiedere la restituzione del bene, manca l'interesse processuale e l'impugnazione è inammissibile.
- Le questioni sostanziali sulla responsabilità o sulla corretta qualificazione del reato (es. disponibilità del bene, acquisizione al demanio ope legis) devono essere sollevate nel merito del procedimento o con atti volti a ottenere lo status processuale che legittima l'impugnazione (es. istanza di dissequestro), altrimenti il rimedio è improcedibile per carenza di interesse.
- Quando un ricorso per cassazione è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile per carenza di interesse, possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'ordinamento (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza collegata).
- In casi analoghi è opportuno valutare preliminarmente la possibilità di chiedere il dissequestro o di contestare la qualità processuale del custode, oltre che valutare rimedi amministrativi relativi alla situazione demaniale, prima di proporre impugnazioni in sede di cassazione.
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