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Sentenza

Sentenza n. 12424/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del rigetto richiesta di concessione della cittadinanza italiana - K. 10/682494/R.

Giustizia amministrativa202203384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego era fondato su informazioni acquisite dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, dalle quali risultava l'appartenenza del richiedente alla formazione separatista curda PKK – Konga GEL, organizzazione soggetta a misure europee di contrasto al terrorismo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione in ordine agli elementi ostativi, l'eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio e la violazione degli artt. 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il Ministero ha sostenuto che la motivazione fosse sufficiente, considerata la natura riservata degli elementi istruttori. Il TAR ha acquisito in via istruttoria la documentazione riservata, depositata con modalità idonee a preservarne la segretezza e resa visibile al difensore del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come provvedimento di alta amministrazione, caratterizzato da amplissima discrezionalità e fondato sulla ponderazione dell'interesse pubblico alla sicurezza nazionale e all'integrazione del richiedente nella comunità statale. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito. Nel caso concreto, il Ministero ha legittimamente valorizzato le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e ha ritenuto prevalente la tutela della sicurezza della Repubblica rispetto all'interesse del richiedente. Il TAR ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica e attenuata, poiché l'indicazione di ulteriori dettagli avrebbe potuto compromettere la riservatezza delle fonti e delle attività investigative. Il richiamo agli elementi riservati è stato considerato adeguato, essendo stato garantito il diritto di difesa mediante l'ostensione della documentazione al difensore nel processo, secondo modalità protette. È stata inoltre ritenuta legittima l'omissione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto il diniego era fondato su elementi riservati sottratti all'accesso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione, con riguardo all'integrazione del richiedente, alla sua irreprensibilità e alla compatibilità della sua ammissione con l'interesse pubblico e la sicurezza nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    In presenza di esigenze di sicurezza nazionale e di elementi istruttori riservati, l'obbligo di motivazione del diniego può essere assolto in forma attenuata e sintetica, senza rivelare dati o fonti coperte da riservatezza.

  • art. 8 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata tra le censure del ricorrente, ma il provvedimento non è stato ritenuto illegittimo per violazione degli obblighi di comunicazione, in ragione della natura riservata degli elementi istruttori.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi può essere omessa quando il diniego è destinato a fondarsi su elementi riservati, sottratti all'accesso e non divulgabili per esigenze di sicurezza della Repubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 52 Cost.

    La sicurezza dello Stato-comunità e la sua integrità e indipendenza costituiscono interessi di rilievo costituzionale, idonei a giustificare una tutela avanzata e precauzionale nel procedimento di concessione della cittadinanza.

  • Posizione comune 2001/931/PESC del 27 dicembre 2001

    Il riferimento alla posizione comune, aggiornata dal regolamento di esecuzione UE 2025/206, è utilizzato quale elemento del quadro informativo relativo all'organizzazione cui il richiedente è stato ritenuto appartenere.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce un provvedimento di alta amministrazione, espressione di amplissima discrezionalità, e non integra un diritto automatico del richiedente in presenza di requisiti predeterminati e dell'assenza di precedenti ostativi.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'interesse del richiedente è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica; il diniego può fondarsi anche su una valutazione prognostica e indiziaria del rischio per la sicurezza nazionale, senza necessità di una condanna penale o di precedenti giudiziari.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate degli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante una motivazione sintetica o per relationem, se la divulgazione dei dettagli comprometterebbe le fonti o le attività investigative; il giudice deve comunque poter verificare gli elementi riservati con modalità idonee a preservarne la segretezza.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni in materia di sicurezza nazionale e concessione della cittadinanza resta estrinseco e non può sostituire la valutazione di merito dell'amministrazione; esso riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
  • In presenza di elementi riservati destinati a fondare il diniego di cittadinanza, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l'illegittimità del provvedimento, quando tali elementi siano sottratti all'accesso per esigenze di sicurezza nazionale e il diritto di difesa sia garantito nel processo mediante ostensione protetta.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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