Sentenza n. 1544/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo Tribunale di Tivoli Sez. Lavoro n. 357/2023 (RG 6037/2023), recante condanna al pagamento di somme di denaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passato in giudicato, recante condanna al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 357/2023, deducendo il perdurante inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di pagamento. Il ricorso è stato notificato il 18 luglio 2025, mentre la decisione in forma esecutiva era stata notificata all'Amministrazione il 12 gennaio 2024. La ricorrente ha evidenziato in camera di consiglio che non era intervenuto alcun pagamento solutorio. Il decreto ingiuntivo risultava depositato ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. e passato in giudicato, come attestato il 10 gennaio 2024. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha verificato che, alla data di notificazione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva, per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha inoltre accertato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente qualificato, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il TAR ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. in caso di persistente inadempimento dopo entrambi i termini. Ha riconosciuto inoltre gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive, richiamando l'art. 1282, comma 1, c.c. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, se necessario, una penalità di mora.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1282, comma 1, c.c.
i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente
Il credito pecuniario liquido ed esigibile riconosciuto dal titolo giudiziale produce ulteriori interessi legali sino al soddisfacimento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato, recante una condanna al pagamento di somme di denaro, non sia stato eseguito dall'amministrazione obbligata.
- Prima della proposizione di azioni esecutive o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo in forma esecutiva all'amministrazione debitrice.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, con un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
- I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro riconosciuti dal titolo giudiziale producono interessi legali sino all'effettivo soddisfacimento, salvo diversa previsione di legge o del titolo.
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