Cassazione Civile, Ordinanza n. 12451/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, emesso a seguito di indagini finanziarie, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, IRAP e addizionali per complessivi euro 38.043, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che nel fascicolo non fosse stata allegata l'autorizzazione del Direttore regionale necessaria per l'attività istruttoria, e i giudici di merito avevano accolto la censura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, e nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato su profili processuali relativi all'appello e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha depositato documentazione attestante l'avvenuta domanda e il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 5 L. 130/2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata risultava perfezionata, non essendo emerso diniego dell'Ufficio nei termini di legge e risultando la pratica inclusa tra quelle positivamente concluse. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In applicazione dell'art. 5, comma 5, L. 130/2022, ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso principale e incidentale.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 600/1973
È richiamato come base normativa delle indagini finanziarie poste a fondamento dell'accertamento.
art. 51 d.P.R. 633/1972
È richiamato come base normativa delle indagini finanziarie ai fini IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
È invocato dal ricorrente principale per dedurre la nullità della sentenza per vizi della motivazione.
art. 132 c.p.c.
È richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare nullità processuali della sentenza.
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato nel ricorso incidentale per censurare profili dell'appello tributario.
art. 329, comma 2, c.p.c.
È invocato nel ricorso incidentale in relazione alla formazione del giudicato interno o all'acquiescenza.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nel ricorso incidentale per dedurre extrapetizione o omessa pronuncia.
art. 5, legge n. 130 del 2022
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, una volta perfezionata e in mancanza di diniego nei termini, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 41-bis d.l. n. 115 del 2022
È citato come norma modificativa della disciplina della definizione agevolata.
legge 21 settembre 2022, n. 142
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 115 del 2022.
art. 40 d.l. n. 13 del 2023
È richiamato come fonte della trasmissione dell'elenco delle pratiche di condono positivamente concluse.
art. 1, comma 204, legge 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamato per affermare che la definizione agevolata ex L. 130/2022 resta ferma in alternativa a quella prevista dalla legge di bilancio 2023.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria pendente e non emerge un valido diniego dell'Amministrazione nei termini previsti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- La produzione della documentazione attestante domanda, pagamento e avvenuto perfezionamento della procedura agevolata è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione quando la controparte non contesti efficacemente tali presupposti.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e le spese restano regolate secondo la disciplina speciale della procedura deflattiva.
- La correzione materiale della sentenza impugnata non è necessaria quando il dispositivo e la motivazione, letti complessivamente, manifestano in modo univoco il reale esito decisorio e non sussiste alcuna ambiguità sostanziale.
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