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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12451/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, emesso a seguito di indagini finanziarie, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, IRAP e addizionali per complessivi euro 38.043, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che nel fascicolo non fosse stata allegata l'autorizzazione del Direttore regionale necessaria per l'attività istruttoria, e i giudici di merito avevano accolto la censura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, e nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato su profili processuali relativi all'appello e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha depositato documentazione attestante l'avvenuta domanda e il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 5 L. 130/2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata risultava perfezionata, non essendo emerso diniego dell'Ufficio nei termini di legge e risultando la pratica inclusa tra quelle positivamente concluse. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In applicazione dell'art. 5, comma 5, L. 130/2022, ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso principale e incidentale.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    È richiamato come base normativa delle indagini finanziarie poste a fondamento dell'accertamento.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    È richiamato come base normativa delle indagini finanziarie ai fini IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    È invocato dal ricorrente principale per dedurre la nullità della sentenza per vizi della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare nullità processuali della sentenza.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel ricorso incidentale per censurare profili dell'appello tributario.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale in relazione alla formazione del giudicato interno o all'acquiescenza.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per dedurre extrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 5, legge n. 130 del 2022

    La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, una volta perfezionata e in mancanza di diniego nei termini, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • art. 41-bis d.l. n. 115 del 2022

    È citato come norma modificativa della disciplina della definizione agevolata.

  • legge 21 settembre 2022, n. 142

    È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 115 del 2022.

  • art. 40 d.l. n. 13 del 2023

    È richiamato come fonte della trasmissione dell'elenco delle pratiche di condono positivamente concluse.

  • art. 1, comma 204, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    È richiamato per affermare che la definizione agevolata ex L. 130/2022 resta ferma in alternativa a quella prevista dalla legge di bilancio 2023.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria pendente e non emerge un valido diniego dell'Amministrazione nei termini previsti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • La produzione della documentazione attestante domanda, pagamento e avvenuto perfezionamento della procedura agevolata è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione quando la controparte non contesti efficacemente tali presupposti.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e le spese restano regolate secondo la disciplina speciale della procedura deflattiva.
  • La correzione materiale della sentenza impugnata non è necessaria quando il dispositivo e la motivazione, letti complessivamente, manifestano in modo univoco il reale esito decisorio e non sussiste alcuna ambiguità sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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