Sentenza n. 3898/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento previa misura cautelare - in via principale, di un rapporto di fatto di pubblico impiego dipendente, ai sensi dell’articolo 2126 cod. civ., equiparato a quello dei graduati in servizio permanente effettivo, ai sensi dell’articolo 882 cod. ord. mil., e comunque a quello di pubblico dipendente militare appartenente all’Esercito italiano, anche a tempo parziale, previa eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto eurounitario; - per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive rispetto alla corrispondente figura dei graduati in servizio permanente effettivo, per ogni anno di servizio effettivo svolto nella qualità di “riservista” dall’inizio del servizio sino all’attualità e in permanenza, con corrispondente rivalutazione monetaria e scatti economici di anzianità, in relazione ai diritti riconosciuti dalla clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, di cui alla direttiva 97/81/CE, nonché della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE; - per il riconoscimento dei corrispondenti diritti di natura assistenziale e previdenziale, in ragione del trattamento discriminatorio in violazione della clausola 4, punti 1 e 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punti 1 e 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, di cui alla direttiva 97/81/CE, atteso che i ricorrenti espleterebbero lo stesso tipo di mansioni rispetto ai graduati in servizio permanente effettivo, in assenza di eguali condizioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali, di tutela della maternità e della salute, di assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro, di diritto alle ferie annuali retribuite, nonché di diritto al trattamento di fine rapporto; - per la condanna, comunque, in via subordinata dell’Amministrazione per violazione della clausola 5, punti 1 e 2, dell’Accordo quadro su lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, per violazione del divieto di reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con diritto alla conversione del rapporto di lavoro anche quale risarcimento in forma specifica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito delle pretese di stabilizzazione, riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato e corresponsione delle differenze retributive e dei correlati trattamenti assistenziali e previdenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti al personale della riserva di completamento dell’Esercito Italiano, hanno dedotto di avere svolto, durante plurimi periodi di richiamo, mansioni equivalenti a quelle dei graduati in servizio permanente effettivo. Hanno chiesto, in via principale, l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego dipendente, anche a tempo parziale, ai sensi dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 882 del codice dell’ordinamento militare, con equiparazione ai militari in servizio permanente; la condanna al pagamento delle differenze retributive, degli scatti di anzianità e dei trattamenti assistenziali e previdenziali, invocando il divieto di discriminazione previsto dalle clausole 4 degli accordi quadro sul lavoro a tempo determinato e a tempo parziale allegati alle direttive 1999/70/CE e 97/81/CE. In via subordinata hanno chiesto la conversione dei rapporti a termine in un rapporto a tempo indeterminato, anche quale risarcimento in forma specifica, per abuso nella reiterazione dei contratti, ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001. Il Ministero ha resistito. L’istanza cautelare era stata respinta per difetto di fumus e la relativa ordinanza era stata confermata in appello.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il servizio nella riserva di completamento abbia base volontaria, poiché il richiamo presuppone il consenso, revocabile, dell’ex militare; l’art. 990 del codice dell’ordinamento militare garantisce inoltre la conservazione del posto di lavoro civile durante il richiamo. Il trattamento economico è specificamente disciplinato dall’art. 1799, comma 1, del medesimo codice, che riconosce ai riservisti non ufficiali né sottufficiali il trattamento dei volontari in ferma prefissata di un anno. È stata esclusa la costituzione di un rapporto di impiego di fatto derivante dalla mera inserzione nell’organizzazione militare, poiché nel pubblico impiego, e in particolare nelle Forze Armate, l’accesso richiede procedure formali e selettive, in conformità all’art. 97 Cost. È stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 2126 c.c., perché tale disposizione tutela la retribuzione e i contributi relativi a prestazioni rese in esecuzione di un rapporto nullo o annullabile, mentre i rapporti dei ricorrenti erano rapporti a tempo determinato validamente previsti dalla legge e idonei a giustificare le prestazioni e le retribuzioni ricevute. La domanda di stabilizzazione è stata respinta poiché le Forze Armate sono escluse dalle procedure generali di stabilizzazione e nessuna disposizione, salvo una speciale e limitata disciplina transitoria riguardante l’Arma dei carabinieri, prevede la stabilizzazione dei riservisti dell’Esercito. Il giudice ha ritenuto tale disciplina compatibile con il diritto dell’Unione, rilevando che la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone agli Stati membri né la trasformazione generalizzata dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato né specifiche condizioni di ricorso ai contratti a termine. Sono state respinte anche le pretese retributive, assistenziali e previdenziali fondate sulle clausole 4 degli accordi quadro, non essendo stato riconosciuto il presupposto dell’equiparazione dello status giuridico ed economico ai militari in servizio permanente. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 3.305,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
Tutela il lavoratore che abbia prestato servizio in buona fede, riconoscendo retribuzione e contribuzione per il periodo di esecuzione di un rapporto nullo o annullabile; non si applica a rapporti a tempo determinato validamente costituiti e normativamente fondati.
art. 882 codice dell'ordinamento militare
Invocato dai ricorrenti quale base dell’equiparazione ai graduati in servizio permanente effettivo, ma ritenuto inidoneo a fondare la costituzione o l’accertamento del rapporto richiesto.
art. 990 codice dell'ordinamento militare
Garantisce al riservista richiamato la conservazione del posto di lavoro civile, confermando la natura volontaria e temporanea del richiamo.
art. 1799, comma 1, codice dell'ordinamento militare
Disciplina il trattamento economico dei riservisti non ufficiali né sottufficiali durante i periodi di richiamo, parametrandolo a quello dei volontari in ferma prefissata di un anno.
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
Invocato per ottenere la conversione dei rapporti a termine, ma non consente la stabilizzazione nell’ambito delle Forze Armate in assenza di una specifica previsione legislativa e del previo superamento di una procedura selettiva.
art. 97 Cost.
Impone il principio del concorso per l’accesso al pubblico impiego; preclude la costituzione di un rapporto stabile mediante la sola prestazione di fatto e fonda l’interpretazione restrittiva degli istituti di stabilizzazione.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Riconosce il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e comparabili a tempo indeterminato, ma non è stata ritenuta idonea a fondare l’equiparazione dello status dei riservisti ai militari in servizio permanente.
clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Non impone agli Stati membri un obbligo generale di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato né prescrive condizioni puntuali e uniformi per il ricorso ai rapporti a termine, lasciando agli Stati un margine di discrezionalità.
Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE
Invocato dai ricorrenti per il divieto di discriminazione e l’equiparazione dei trattamenti, senza che il giudice ne abbia ricavato il diritto alla stabilizzazione o all’equiparazione ai militari in servizio permanente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego militare non può costituirsi un rapporto a tempo indeterminato di fatto per la mera inserzione del lavoratore nell’organizzazione amministrativa: l’accesso stabile richiede una procedura formale e selettiva conforme all’art. 97 Cost.
- L’art. 2126 c.c. opera, anche nel pubblico impiego, per assicurare retribuzione e contribuzione alle prestazioni eseguite in buona fede nell’ambito di un rapporto nullo o annullabile, ma non si applica a rapporti a tempo determinato validamente costituiti e disciplinati dalla legge.
- La reiterazione di rapporti a tempo determinato con le Forze Armate non comporta la conversione automatica in un rapporto a tempo indeterminato, quando l’ordinamento escluda il personale militare dalle procedure generali di stabilizzazione e non preveda una specifica disciplina di stabilizzazione per la categoria interessata.
- La clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone agli Stati membri né la trasformazione generalizzata dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato né l’adozione di condizioni uniformi e predeterminate per il ricorso al lavoro a termine.
- La natura volontaria e temporanea del richiamo dei militari della riserva di completamento, unitamente alla disciplina legislativa speciale del relativo trattamento economico, esclude di per sé l’equiparazione dello status giuridico, retributivo, assistenziale e previdenziale a quello del personale in servizio permanente effettivo.
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