Cassazione Civile, Sentenza n. 10062/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Margest Italia s.r.l. nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa dall'INPS, per il motivo che la società risultava cancellata dal registro delle imprese il 14/09/2009 e quindi, a giudizio della Corte territoriale, priva di capacità di stare in giudizio; il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 83 c.p.c., dell'art. 1722 n.4 c.c. e dei principi generali in materia di conferimento, validità e ultrattività della procura alle liti, sostenendo che il difensore era munito di mandato valido anche per l'appello e che opera la regola dell'ultrattività della procura ad litem, per cui la cancellazione dell'ente non avrebbe impedito la proposizione dell'impugnazione da parte del difensore munito di procura
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile il principio di ultrattività della procura alle liti sancito da giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, Cass. n.15295/2014 e seguenti). Ha censurato l'orientamento della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per la cancellazione della società, affermando che, se la perdita di capacità della parte costituita per mezzo di procuratore non è stata dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, il procuratore munito di procura valida anche per i gradi successivi continua a rappresentare la parte e può proporre l'impugnazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma (rinvio restitutorio), che dovrà rideterminare la questione e decidere anche sulle spese di cassazione
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
Rilevata nella sua funzione probatoria: l'evento (es. cancellazione/estinzione della parte) se non dichiarato o notificato dal difensore non produce immediata incapacità processuale opponibile; la documentazione o la notifica può invece modificare la posizione processuale
art. 83 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle regole generali sulla rappresentanza e difesa in giudizio; la Corte ha valutato la legittimazione ad impugnare del difensore munito di procura
art. 1722 n.4 c.c.
Citato in relazione ai poteri di rappresentanza; la decisione ha considerato la natura e la portata del conferimento della procura alle liti e la sua ultrattività
art. 300, comma 4, c.p.c.
Rilevato come mezzo di documentazione dell'evento (es. certificazione da ufficiale giudiziario); se l'evento viene documentato ai sensi di tale disposizione può incidere sulla ultrattività
Cass. Sez. Un., n. 15295/2014
Principale precedente richiamato: afferma il principio dell'ultrattività della procura alle liti, secondo cui il procuratore munito di mandato anche per i gradi successivi può continuare a rappresentare la parte anche dopo la sua estinzione o incapacità, salvo che l'evento sia stato dichiarato o notificato
Cass. n. 30341/2018
Applicazione del principio delle Sezioni Unite: ammissibilità di ricorso promosso dal difensore con procura conferita prima dell'estinzione dell'ente
Cass. n. 20964/2018
Decisione conforme al principio dell'ultrattività richiamato dalla Suprema Corte
Cass. n. 9213/2020
Ulteriore pronuncia conforme al principio dell'ultrattività della procura alle liti
Cass. n. 24853/2018
Orientamento dissonante richiamato dalla Corte d'appello che riteneva l'appello inammissibile se proposto dalla società estinta non sostituita; Cassazione ha ritenuto questo indirizzo superato dal principio di ultrattività
Cass. n. 21860/2023 e Cass. n. 11193/2022
Pronunce più recenti della giurisprudenza di legittimità che confermano e danno continuità al principio dell'ultrattività della procura alle liti
art. 118 disp.att. cod.proc.civ.
Richiamato per rinvio alla motivazione di precedenti pronunce che hanno trattato la materia
Massime di principio
- Se una parte costituita tramite procuratore perde la capacità (es. estinzione per cancellazione dal registro delle imprese) ma l'evento non è stato dichiarato in udienza né notificato alle controparti, il procuratore munito di procura valida anche per i gradi successivi può continuare a rappresentare la parte e proporre impugnazioni (regola dell'ultrattività della procura alle liti).
- La posizione processuale si stabilizza per garantire la continuità e la certezza delle attività difensive: atti compiuti dal difensore munito di procura valida per i gradi successivi restano efficaci salvo che l'evento venga reso noto o documentato.
- L'ultrattività può essere meno efficace o venir meno se, nella fase d'impugnazione, si costituiscono gli eredi o il rappresentante legale della parte estinta o incapace, o se il difensore dichiara in udienza o notifica l'evento, o se l'evento è documentato da altra parte o dall'ufficiale giudiziario (art. 300, comma 4, c.p.c.).
- In presenza di cancellazione/estinzione dell'ente, per evitare contestazioni di inammissibilità è buona prassi che il difensore notifichi tempestivamente l'evento e/o che i soci/eredi si costituiscano o sostituiscano formalmente la parte estinta, aggiornando i poteri di rappresentanza se necessario.
- In caso di controversia giurisprudenziale sul tema, i precedenti delle Sezioni Unite e delle sezioni civili della Cassazione prevalgono e tendono a favorire la regola dell'ultrattività come strumento di stabilizzazione processuale.
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