Cassazione Civile, Sentenza n. 9802/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 34185/2019 relativa alla rettifica del valore di un terreno venduto nella misura di 3/6 (prezzo indicato nel rogito € 3.352.400,00; valore rettificato dall'Amministrazione € 5.200.000,00) e alle conseguenti maggiori imposte. Hanno dedotto, in particolare: (i) errore di fatto per la presunta indicazione della vendita come "parte di un terreno" anziché come quota indivisa (3/6), con conseguente alterazione del confronto estimativo; (ii) omissione nel considerare la vendita, nella stessa data, della residua quota da parte di altri coeredi per € 3.450.000,00 che porterebbe il valore complessivo vicino alla dichiarazione di successione; (iii) omissione nel considerare la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) effettuata in sede di procedimento di reintegrazione di legittima che stimava il terreno in misura compatibile col prezzo di vendita; (iv) mancata fissazione della discussione in pubblica udienza; (v) mancata cassazione con rinvio per nuovo esame del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione di tardività relativa alla notifica alla sola Avvocatura Generale, perché la costituzione dell'Agenzia nelle more saneva la nullità. Quanto ai motivi sostanziali, la Corte ha escluso l'esistenza di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ritenendo che le censure contestavano il metodo di valutazione e la valutazione delle risultanze probatorie (errori di giudizio), non sindacabili in sede di revocazione. Anche le doglianze procedurali relative alla udienza pubblica e alla richiesta di rinvio sono state ritenute estranee al rimedio di revocazione o inapplicabili. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati, in via solidale, al rimborso delle spese giudiziali liquidate in € 5.800,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento di un'ulteriore somma di € 5.800,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.; è stato altresì posto a carico dei ricorrenti l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Definisce l'errore di fatto rilevante per la revocazione come errore di percezione o mera svista che induce il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, desumibile in modo incontestabile dagli atti; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero errori di giudizio e non errori di fatto revocatorî
art. 391-bis cod. proc. civ.
Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte ne indica i limiti applicativi confermando la natura ristretta del rimedio
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale richiamata in relazione alla decisione in camera di consiglio senza discussione orale, applicata alla luce della proroga normativa; la causa è stata decisa in camera di consiglio ai sensi di tale disposizione
art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha rilevato che la notifica alla sola Avvocatura non è insanabile tacitamente e che la costituzione dell'Amministrazione sana la nullità
art. 291 cod. proc. civ.
Consente l'ordine di rinnovazione della notifica all'autorità destinatarie; la Corte ha indicato che, in caso di nullità di notifica, può essere disposta la rinnovazione
artt. 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"(…)l’amministrazione ha fondato la rettifica del valore del bene oggetto del contratto (…) sul confronto con il valore di un immobile di analoghe caratteristiche, dichiarato in altro contratto concluso a breve distanza di tempo dalla medesima società acquirente e precisamente indicato nell’avviso di accertamento"
Rinvocati come criteri di valutazione per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro; la Corte ha ritenuto legittimo l'approccio dell'Amministrazione basato sul confronto con altro contratto simile
art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma relativa alla fissazione della discussione in sede di merito; la Corte ha osservato la sua inapplicabilità al giudizio di cassazione e, dunque, la doglianza relativa alla mancata udienza pubblica non era spendibile in revocazione
art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Prevede la facoltà di condannare il soccombente a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata; la Corte ha disposto una condanna supplementare per la manifesta inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riguarda l'ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti
art. 111 Cost.
Richiamato in motivazione per spiegare i limiti dei rimedi impugnatori e la scelta di non estendere la revocazione agli errori di diritto o di giudizio, alla luce della necessità di certezza delle decisioni
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è un rimedio molto restrittivo: sono ammissibili solo errori di percezione o svista documentale che dimostrino l'esistenza/inesistenza di un fatto decisivo desumibile in modo incontestabile dagli atti; non possono essere rimesse in revocazione valutazioni o scelte metodologiche del giudice (errori di giudizio).
- Le contestazioni sul metodo di stima del valore degli immobili (confronti con contratti analoghi, valutazioni tecniche) costituiscono, di norma, valutazioni di merito e non sono sindacabili con la revocazione: il rimedio corretto è l'impugnazione in sede di merito o in cassazione per motivi di diritto, non la revocazione per errore di fatto.
- Eventuali vizi nella notifica al fine di coinvolgere l'Avvocatura dello Stato o l'Avvocatura Generale dell'Agenzia delle Entrate possono dar luogo a nullità sanabile con la costituzione della controparte o mediante rinnovazione della notifica; la costituzione in giudizio dell'Amministrazione può sanare il vizio.
- Le doglianze procedurali relative alla fissazione dell'udienza di discussione sono disciplinate da norme specifiche e non sempre sono rilevanti o utili in sede di revocazione della Cassazione, specie quando la materia è esclusa dall'ambito di applicazione della norma richiamata.
- Se il ricorso per revocazione è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può esser condannato, oltre alle spese, a un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; dunque è consigliabile valutare accuratamente la rilevanza dell'errore di fatto prima di proporre la revocazione.
- Quando si contesta una rettifica tributaria basata su comparazioni estimative, è fondamentale concentrare la difesa su elementi documentali certi (CTU, contratti comparabili, dati catastali) e impugnare le determinazioni in sede di merito o per violazione di legge, non mediante la revocazione per errore di fatto.
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