Sentenza n. 962/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di VIA relativa a un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 20 febbraio 2024 un’istanza per il rilascio della valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Manfredonia. Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico il 27 marzo 2024 e la conclusione della consultazione il 26 aprile 2024, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha adottato il parere e lo schema di provvedimento entro il termine massimo di 130 giorni, scaduto il 4 agosto 2024. Neppure i Ministeri competenti hanno adottato il provvedimento conclusivo di VIA entro il successivo termine di 30 giorni, scaduto il 3 settembre 2024. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 l. n. 241/1990, dell’art. 25, commi 2-bis e 7, d.lgs. n. 152/2006 e del regolamento (UE) n. 2022/2577, sostenendo l’illegittimità dell’inerzia e l’obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l’inerzia. Ha affermato che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 e che la presentazione dell’istanza da parte del privato determina l’obbligo di provvedere, indipendentemente dal numero delle richieste degli operatori e dalle eventuali priorità legislative accordate ad altri progetti. Ha quindi riconosciuto l’obbligo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di adottare il parere e lo schema di provvedimento di competenza, del Ministero della cultura di rendere il concerto e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di adottare il provvedimento conclusivo di VIA. Le amministrazioni e gli organi competenti sono stati condannati a concludere il procedimento entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre contributo unificato e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è richiamato a fondamento della doverosità e della tempestività dell’azione amministrativa.
art. 2 l. 241/1990
La disposizione tutela la certezza dei tempi dell’azione amministrativa e impone la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso.
art. 23 d.lgs. 152/2006
La presentazione dell’istanza di VIA da parte del privato avvia un procedimento rispetto al quale sorge l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predispone lo schema di provvedimento di VIA.
La Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve adottare il parere e predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro i termini previsti.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I termini del procedimento di VIA sono perentori; il loro superamento rende illegittima l’inerzia degli organi competenti.
Regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022
È richiamato quale elemento di sostegno al favor normativo ed eurounitario per la tempestiva realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA avviato su istanza del privato, la presentazione dell’istanza determina l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, poiché il legislatore riconosce al richiedente una posizione giuridica differenziata.
- Ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, tutti i termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria; il loro superamento rende illegittima l’inerzia degli organi competenti.
- Nel procedimento di VIA relativo ai progetti di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la Commissione deve adottare il parere e predisporre lo schema di provvedimento entro i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006; successivamente, il Ministero competente deve adottare il provvedimento conclusivo, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura entro il termine previsto.
- La maggiore mole delle istanze o l’eventuale priorità riconosciuta ad altri progetti non esonera gli organi competenti dall’obbligo di rispettare i termini perentori del procedimento di VIA relativo all’istanza presentata dal privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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