Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 35/2024, pubblicata in data 6/2/2024, emessa dal Tribunale di Rimini, sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta del docente previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante attribuzione del relativo bonus di 500 euro per ciascuna di due annualità. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente e non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di 90 giorni e facoltà di subdelega. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, limitatamente al rigetto della penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    la misura [degli interessi o della rivalutazione] appare equa anche ai fini dell'articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La tutela in ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata quando il titolo esecutivo prevede già una misura economica ritenuta adeguata a compensare il ritardo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico della cd. “Carta del docente”

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell'obbligo di esecuzione amministrativa.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La previsione del pagamento di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza da eseguire è stata considerata dal TAR una misura economica già idonea ed equa, tale da non rendere necessaria un'ulteriore penalità di mora.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire integralmente le statuizioni del titolo, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • L'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e la perdurante inerzia dell'amministrazione giustificano la fissazione di un termine per l'adempimento e, contestualmente, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo esecutivo già riconosce interessi o rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e l'effettiva attribuzione, qualora tale misura sia ritenuta equa e sufficiente ai fini dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.