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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26191/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado e annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente operante nel settore agricolo. L'Ufficio deduceva: 1) violazione degli artt. 54 d.P.R. 633/1972 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la dichiarazione era infedele e irregolare per omissione di importi non contabilizzati e non dichiarati, sicché era legittima la rettifica del maggior volume d'affari mediante percentuali di ricarico; 2) violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c., perché il giudice tributario, in un processo a cognizione piena e di impugnazione-merito, non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'atto, ma quantificare l'imposta dovuta in misura più aderente all'attività svolta, nei limiti del petitum.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ribadito che, in caso di accertamento induttivo o comunque di rettifica basata su dichiarazioni infedeli, i costi inerenti all'attività devono essere considerati anche se non registrati o non dichiarati, così da tassare l'utile netto e non il lordo. Ha inoltre riaffermato che il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e che il giudice, ove ravvisi solo l'infondatezza parziale della pretesa, deve rideterminare la misura del tributo entro i limiti delle domande, salvo che l'atto sia viziato da difetti formali assoluti tali da impedire l'esame del merito. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva annullato integralmente l'avviso ritenendo insussistenti i presupposti per la rettifica senza procedere a una rideterminazione del quantum. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR per la Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto nella ricostruzione della pretesa impositiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    invocato per censurare la mancata pronuncia sostitutiva sul quantum del tributo.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base della rettifica dell'imposta sul valore aggiunto in presenza di dichiarazione infedele.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale fondamento dell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa e della presunzione di legittimità dell'operato dell'Ufficio.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per affermare che, anche nell'accertamento induttivo puro, devono essere considerati i costi inerenti all'attività.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per il principio di capacità contributiva e per evitare la tassazione del profitto lordo anziché del netto.

  • art. 109 TUIR

    ritenuto non ostativo alla deduzione dei costi in sede di rettifica induttiva, poiché la regola dell'imputazione contabile non si applica in tale contesto.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato a sostegno della natura e dell'oggetto della giurisdizione tributaria.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    interpretato nel senso che non consente una decisione limitata al solo an deve essere una pronuncia sostitutiva sul rapporto, salvo vizi formali radicali.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere che la rideterminazione giudiziale del tributo integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato come norma processuale evocata nel motivo relativo alla decisione sul merito della pretesa.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per i poteri istruttori del giudice tributario, che può acquisire elementi aliunde e sostituire la propria valutazione a quella dell'Ufficio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per il potere del giudice di valutare le prove e determinare il quantum della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, se l'Ufficio motiva l'atto indicando gli indici di inattendibilità e la loro attitudine a rappresentare capacità contributiva non dichiarata, la rettifica è assistita da presunzione di legittimità e il contribuente deve contrastarla nel merito.
  • Nella ricostruzione induttiva del reddito devono essere considerati anche i costi inerenti all'attività, pure se non registrati o non dichiarati, perché l'imposizione deve colpire l'utile netto e non il lordo; il principio vale anche nell'accertamento induttivo puro.
  • Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: quando la pretesa fiscale sia solo parzialmente infondata, il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto, ma deve rideterminare il tributo entro i limiti delle domande delle parti.
  • La pronuncia di semplice annullamento è giustificata solo quando l'atto impositivo presenti vizi formali assoluti o una carenza motivazionale tale da impedire l'identificazione dei presupposti della pretesa e l'esame del merito del rapporto tributario.
  • La rideterminazione giudiziale del quantum non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché nel processo tributario il giudice decide sul rapporto sostanziale e non soltanto sull'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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