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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19907/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia (riesame) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Verona per i reati di porto in luogo pubblico di due bottiglie incendiarie (molotov) e concorso in tentata estorsione pluriaggravata ai danni di una ex dipendente, costituita dall'aver commissionato a due complici il lancio delle molotov verso l'abitazione della persona offesa per costringerla a rinunciare a un credito a lui dovuto. Il ricorrente deduceva: 1) carenza dell'elemento oggettivo dell'estorsione e mancata prova del suo ruolo di mandante; 2) assenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, essendo incensurato e arrestato solo due mesi dopo i fatti e pertanto adeguata la misura degli arresti domiciliari.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la ricostruzione del Tribunale che ha valorizzato la convergenza delle dichiarazioni della vittima e degli esecutori materiali e i messaggi WhatsApp acquisiti, come prova del coinvolgimento del ricorrente quale mandante. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha correttamente valutato l'escalation intimidatoria, la gravità dei mezzi usati (molotov) e l'impiego di complici reperiti dal ricorrente, circostanze idonee a giustificare la custodia cautelare in carcere ritenendo gli arresti domiciliari inadeguati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    ordine alla cancelleria di compiere gli adempimenti procedurali previsti dopo la declaratoria di inammissibilita del ricorso; norma richiamata per gli effetti formali della sentenza

Massime di principio

  • La responsabilità di mandante in reati come l'estorsione può essere provata anche mediante la convergenza di dichiarazioni della persona offesa e degli esecutori materiali unitamente a comunicazioni elettroniche (es. messaggi WhatsApp).
  • L'elemento oggettivo dell'estorsione non richiede che l'autore materiale sia lo stesso soggetto indicato come promotore: l'uso di terze persone per realizzare la condotta estorsiva può integrare il concorso e la qualità di mandante.
  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare liberamente il materiale probatorio: motivi generici che non affrontano i dati decisivi e la loro convergenza sono inammissibili.
  • L'impiego di complici e la gravità dei mezzi utilizzati (p.es. bottiglie incendiarie) costituiscono elementi rilevanti per ritenere concreto il pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari più afflittive rispetto agli arresti domiciliari.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di somme a titolo di ammenda per l'inammissibilità quando il motivo sia ritenuto frutto di colpa nel determinare la causa della dichiarazione di inammissibilita.

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