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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 3161 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - NOTIFICA A MEZZO POSTA - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - MANCATA ATTIVAZIONE - TRIBUTI NON ARMONIZZATI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, per importi rispettivamente pari a 499,13 euro e 677,91 euro. Ha dedotto la mancata o irregolare sottoscrizione del funzionario responsabile, l'omessa notificazione di un avviso bonario, il difetto di motivazione degli accertamenti, la prescrizione o tardività della pretesa relativa al 2010, l'assenza di contraddittorio preventivo e l'errata applicazione delle aliquote. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado e chiesto l'annullamento degli atti e del preavviso di fermo amministrativo.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello del contribuente, confermando la legittimità degli avvisi e della sentenza di primo grado. Ha ritenuto gli accertamenti adeguatamente motivati, poiché indicavano gli elementi necessari per comprendere la pretesa fiscale e i criteri di calcolo. Ha escluso la necessità dell'avviso bonario per l'ICI e ha ritenuto sufficiente l'indicazione del funzionario responsabile, anche mediante firma o indicazione conforme alla disciplina degli atti tributari locali prodotti da sistemi automatizzati. La notifica è stata considerata tempestiva, rilevando per il notificante la consegna del plico all'ufficio postale entro il termine previsto, mentre la consegna al destinatario rileva per gli effetti a suo carico. È stata esclusa la necessità di un contraddittorio preventivo generalizzato per l'ICI, trattandosi di tributo non armonizzato. Le contestazioni sulle aliquote sono state ritenute generiche e l'applicazione delle aliquote ordinarie è stata giudicata corretta in assenza della comunicazione necessaria per beneficiare delle agevolazioni. L'istanza di sospensione è stata ritenuta inammissibile o infondata per mancata prova di un danno grave e irreparabile. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 200 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504/1992

    L'avviso di accertamento ICI è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, i criteri di calcolo e le ragioni dell'imposizione, mettendolo in condizione di contestarla efficacemente.

  • Art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    La motivazione della sentenza deve essere sufficientemente chiara e autosufficiente, senza che il giudice debba esaminare singolarmente ogni argomento delle parti.

  • Art. 132, n. 4, codice di procedura civile

    È sufficiente che la sentenza esponga concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata possono ritenersi implicitamente disattesi.

  • Art. 149 codice di procedura civile

    Nella notificazione a mezzo posta si distingue il momento perfezionativo per il notificante da quello per il destinatario: per il notificante rileva la consegna del plico all'ufficio postale, mentre per il destinatario rileva la ricezione o la compiuta giacenza.

  • Artt. 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, comma 161, legge n. 296/2006

    Gli avvisi relativi ai tributi comunali devono essere notificati, in linea generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.

  • Art. 1, comma 87, legge n. 549/1995

    La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

    Per gli atti tributari locali formati mediante sistemi automatizzati, l'indicazione a stampa del funzionario responsabile può sostituire la firma autografa, purché siano rispettate le condizioni previste dalla norma.

  • Art. 47, d.lgs. n. 546/1992

    La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato richiede la prova di un danno grave e irreparabile; la mera difficoltà economica non dimostrata non è sufficiente.

  • Art. 14, comma 3, d.lgs. n. 504/1992

    La mancata osservanza degli obblighi previsti per il riconoscimento delle agevolazioni ICI può comportare l'applicazione della maggiore imposta e delle relative sanzioni.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2248/2018

    L'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale opera per i tributi armonizzati, come l'IVA, mentre per i tributi non armonizzati sussiste solo quando una specifica disposizione lo prevede.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non deve necessariamente contenere una ricostruzione particolarmente ampia: è sufficiente che esponga gli elementi essenziali della pretesa, i dati utilizzati e i criteri di calcolo, così da consentire una difesa concreta.
  • La notifica a mezzo posta si perfeziona in momenti diversi: per l'ente notificante conta la consegna del plico all'ufficio postale entro il termine di decadenza; per il destinatario conta la ricezione o la compiuta giacenza.
  • Il contraddittorio preventivo non è automaticamente necessario per ogni tributo. Per i tributi non armonizzati, come l'ICI nel caso esaminato, occorre verificare l'esistenza di una specifica previsione normativa che lo imponga.
  • La mancata indicazione della firma autografa non determina necessariamente la nullità di un atto tributario locale: nei casi previsti dalla legge può essere sufficiente l'indicazione del funzionario responsabile, anche a stampa.
  • Le contestazioni sulle aliquote o sui criteri di calcolo devono essere specifiche e documentate; una contestazione generica può essere respinta se l'ente ha indicato i dati catastali, l'aliquota applicata e la base normativa.
  • Le agevolazioni tributarie sono normalmente subordinate al rispetto degli adempimenti richiesti, come la presentazione di una comunicazione. In assenza, il contribuente può perdere il beneficio anche se possiede astrattamente i requisiti sostanziali.
  • Per ottenere la sospensione dell'atto impugnato non basta allegare l'esistenza del debito: occorre dimostrare concretamente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla riscossione.

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