Sentenza del 22/05/2019 n. 3161 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - NOTIFICA A MEZZO POSTA - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - MANCATA ATTIVAZIONE - TRIBUTI NON ARMONIZZATI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, per importi rispettivamente pari a 499,13 euro e 677,91 euro. Ha dedotto la mancata o irregolare sottoscrizione del funzionario responsabile, l'omessa notificazione di un avviso bonario, il difetto di motivazione degli accertamenti, la prescrizione o tardività della pretesa relativa al 2010, l'assenza di contraddittorio preventivo e l'errata applicazione delle aliquote. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado e chiesto l'annullamento degli atti e del preavviso di fermo amministrativo.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello del contribuente, confermando la legittimità degli avvisi e della sentenza di primo grado. Ha ritenuto gli accertamenti adeguatamente motivati, poiché indicavano gli elementi necessari per comprendere la pretesa fiscale e i criteri di calcolo. Ha escluso la necessità dell'avviso bonario per l'ICI e ha ritenuto sufficiente l'indicazione del funzionario responsabile, anche mediante firma o indicazione conforme alla disciplina degli atti tributari locali prodotti da sistemi automatizzati. La notifica è stata considerata tempestiva, rilevando per il notificante la consegna del plico all'ufficio postale entro il termine previsto, mentre la consegna al destinatario rileva per gli effetti a suo carico. È stata esclusa la necessità di un contraddittorio preventivo generalizzato per l'ICI, trattandosi di tributo non armonizzato. Le contestazioni sulle aliquote sono state ritenute generiche e l'applicazione delle aliquote ordinarie è stata giudicata corretta in assenza della comunicazione necessaria per beneficiare delle agevolazioni. L'istanza di sospensione è stata ritenuta inammissibile o infondata per mancata prova di un danno grave e irreparabile. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 200 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504/1992
L'avviso di accertamento ICI è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, i criteri di calcolo e le ragioni dell'imposizione, mettendolo in condizione di contestarla efficacemente.
Art. 36, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione.
Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La motivazione della sentenza deve essere sufficientemente chiara e autosufficiente, senza che il giudice debba esaminare singolarmente ogni argomento delle parti.
Art. 132, n. 4, codice di procedura civile
È sufficiente che la sentenza esponga concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata possono ritenersi implicitamente disattesi.
Art. 149 codice di procedura civile
Nella notificazione a mezzo posta si distingue il momento perfezionativo per il notificante da quello per il destinatario: per il notificante rileva la consegna del plico all'ufficio postale, mentre per il destinatario rileva la ricezione o la compiuta giacenza.
Artt. 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
Gli avvisi relativi ai tributi comunali devono essere notificati, in linea generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Art. 1, comma 87, legge n. 549/1995
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Per gli atti tributari locali formati mediante sistemi automatizzati, l'indicazione a stampa del funzionario responsabile può sostituire la firma autografa, purché siano rispettate le condizioni previste dalla norma.
Art. 47, d.lgs. n. 546/1992
La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato richiede la prova di un danno grave e irreparabile; la mera difficoltà economica non dimostrata non è sufficiente.
Art. 14, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
La mancata osservanza degli obblighi previsti per il riconoscimento delle agevolazioni ICI può comportare l'applicazione della maggiore imposta e delle relative sanzioni.
Cassazione civile, sentenza n. 2248/2018
L'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale opera per i tributi armonizzati, come l'IVA, mentre per i tributi non armonizzati sussiste solo quando una specifica disposizione lo prevede.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non deve necessariamente contenere una ricostruzione particolarmente ampia: è sufficiente che esponga gli elementi essenziali della pretesa, i dati utilizzati e i criteri di calcolo, così da consentire una difesa concreta.
- La notifica a mezzo posta si perfeziona in momenti diversi: per l'ente notificante conta la consegna del plico all'ufficio postale entro il termine di decadenza; per il destinatario conta la ricezione o la compiuta giacenza.
- Il contraddittorio preventivo non è automaticamente necessario per ogni tributo. Per i tributi non armonizzati, come l'ICI nel caso esaminato, occorre verificare l'esistenza di una specifica previsione normativa che lo imponga.
- La mancata indicazione della firma autografa non determina necessariamente la nullità di un atto tributario locale: nei casi previsti dalla legge può essere sufficiente l'indicazione del funzionario responsabile, anche a stampa.
- Le contestazioni sulle aliquote o sui criteri di calcolo devono essere specifiche e documentate; una contestazione generica può essere respinta se l'ente ha indicato i dati catastali, l'aliquota applicata e la base normativa.
- Le agevolazioni tributarie sono normalmente subordinate al rispetto degli adempimenti richiesti, come la presentazione di una comunicazione. In assenza, il contribuente può perdere il beneficio anche se possiede astrattamente i requisiti sostanziali.
- Per ottenere la sospensione dell'atto impugnato non basta allegare l'esistenza del debito: occorre dimostrare concretamente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla riscossione.
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