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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36016/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, supportata dall'allegata transazione intervenuta tra la società ricorrente e l'ente impositore, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, poiché le controparti non si erano costituite nel giudizio di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Una società agricola ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'anno 2011, deducendo l'illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e, comunque, la non esigibilità della somma. In primo grado il ricorso è stato accolto solo parzialmente; la società ha poi proposto appello, respinto dalla commissione tributaria regionale. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma prima della trattazione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che era intervenuto un accordo globale con l'ente impositore che comprendeva anche la pretesa TARSU oggetto di causa e che, quindi, era cessato l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso; la Corte rileva che, in difetto di costituzione delle controparti, non era necessaria l'incombenza prevista dalla norma

  • art. 306 c.p.c.

    la rinuncia ha comportato l'estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 306 e 390 c.p.c. quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga prima della decisione e sia accompagnata dalla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del processo.
  • In presenza di rinuncia al ricorso e mancanza di costituzione delle controparti, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese.
  • La transazione tra le parti, se riferita espressamente anche al rapporto oggetto del giudizio, può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della conseguente cessazione della materia del contendere in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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