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Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Genova, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 20.6.2025, n. 654.

Giustizia amministrativa202600142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 20 giugno 2025, n. 654, relativa all'assegnazione della carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 20 giugno 2025, n. 654, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, con riferimento all'anno scolastico 2024/2025. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del titolo giudiziale, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine ulteriore di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere giudizialmente all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di legge dalla notificazione del titolo esecutivo e in assenza di contestazioni dell'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
  • L'ordine di ottemperanza può specificare le concrete modalità esecutive necessarie a realizzare il comando giudiziale, compresa l'emissione di un beneficio o titolo spettante e l'accredito delle somme dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza successiva all'ordine giudiziale, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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