Sentenza n. 3469/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5291/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5291/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5291/2025, notificata al Ministero il 1° luglio 2025 e non impugnata. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascun ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato indicati nel titolo giudiziale. Nonostante la definitività della pronuncia e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva adempiuto. È stata pertanto domandata la declaratoria di mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero nella misura di € 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito dall'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio applicabile all'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha rilevato l'inutile decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto ai ricorrenti dal titolo posto in esecuzione.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza definitiva, anche pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, non viene spontaneamente eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. e ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando un dirigente dell'Amministrazione o un funzionario delegato dotato delle competenze tecniche necessarie.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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