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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5693/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia contestando, a vario titolo: l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in altro procedimento e senza adeguati decreti autorizzativi (art. 267 e art. 270 c.p.p.); la mancata prova della partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e l'insussistenza dei ruoli loro contestati (capo-promotore, amministratore di fatto, procacciatore, organizzatore della monetizzazione); la qualificazione dei fatti come associazione anziché come favoreggiamento o reato minore; l'omessa acquisizione di documenti e vizi nella valutazione delle prove; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione esterna con altro giudicato; la richiesta di riduzione della pena base. In particolare: Scarsi contestava il ruolo di amministratrice di fatto della cartiera Forbel per gli anni 2018-2019; alcuni imputati (Bruno, Marzoli, Bertozzi, Merlo) hanno sollevato eccezioni sulle intercettazioni e sul profilo probatorio; Bertozzi ha proposto numerose censure anche relative alla qualificazione dei reati e all'applicazione della recidiva; Merlo ha dedotto giudicato esterno e richiesto riduzioni; Cai e altri hanno contestato la partecipazione all'associazione e la mancata concessione delle generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e/o inammissibili, confermando la sentenza della Corte di appello di Brescia. Sono state ritenute utilizzabili le intercettazioni e, in particolare, i tabulati telefonici e i dati di localizzazione (GPS) senza necessità di ulteriori decreti autorizzativi; i decreti di proroga delle captazioni sono stati giudicati corredati da adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei reati ipotizzati. La Corte ha ritenuto insussistenti i rilievi istruttori dei ricorrenti che richiedevano una rivalutazione dei fatti (ricostruzione dei fatti rimessa al giudice di merito). Sono state confermate le condanne per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e per plurime violazioni del d.lgs. n. 74/2000; in particolare è stata confermata l'applicazione, fra le altre misure, della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della dichiarazione di interdizione legale per Giovanni Bertozzi, e dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque a carico di Maurizio Merlo. Scarsi è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione al ruolo di amministratore di fatto della Forbel. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e l'onere delle stesse è stato posto a loro carico ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma impiegata per la responsabilità penale (dichiarazioni fiscali con elementi passivi fittizi); applicata a chi, in qualità di amministratore di fatto, ha indicato fittizi oneri/deduzioni derivanti da fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nella discussione sui reati fine; la Corte ha valutato la responsabilità connessa alla partecipazione e al ruolo nelle società cartiere.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Reato richiamato tra i capi di imputazione e indicato già nei decreti autorizzativi delle intercettazioni a partire da specifiche annotazioni investigative.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione a delinquere: la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di un'organizzazione stabile con ruoli distinti e finalità di commissione di reati tributari.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata in relazione all'autorizzazione delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che i decreti e le proroghe contenessero adeguata relatio e riferimenti alle annotazioni della polizia giudiziaria, giustificando le captazioni.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione sull'utilizzabilità: la Corte ha però precisato che i tabulati delle chiamate e i dati di localizzazione non sono soggetti ai limiti di utilizzabilità previsti da tale articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina sulle spese del giudizio d'appello/cassazione: la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento per inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito in ordine all'entità delle pene applicate, compresa l'applicazione della recidiva.

  • art. 132, comma 3 d.lgs. 30/06/2003 n.196 (richiamato)

    Richiamato nella discussione sulla protezione dei dati e sulla utilizzabilità dei tabulati; la Corte ha escluso l'applicazione analogica di tale disciplina ai tabulati e ai dati di localizzazione acquisiti dalle indagini.

Massime di principio

  • Le censure sulla utilizzabilità delle intercettazioni devono essere specifiche e dimostrare la decisività della prova impugnata; eccezioni generiche tendono ad essere respinte.
  • Tabulati telefonici e dati di localizzazione (GPS) sono, in giurisprudenza, utilizzabili anche senza decremento autorizzativo integrale previsto per le captazioni ambientali o telefoniche: vanno distinti dai contenuti conversazionali.
  • La Corte di legittimità non rientra nella valutazione del merito probatorio: non può riformare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito salvo evidente manifesta illogicità della motivazione.
  • Per contestare il ruolo di "amministratore di fatto" è necessario controbattere puntualmente la prova fattuale (dichiarazioni, documentazione, attività effettiva) che il giudice di merito ha esaminato; mere dichiarazioni difensive o motivazioni personali hanno scarso effetto se non specificamente confutate.
  • Le confessioni e le dichiarazioni di collaboratori/contabili, se corroborate da riscontri documentali e bancari, hanno elevato valore probatorio e difficilmente vengono disattese in sede di legittimità.
  • Le richieste di attenuanti generiche possono essere negate se la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato risultano dal convincimento motivato del giudice; tali decisioni devono essere contestate con argomentazioni specifiche.
  • Per far valere la continuazione esterna con altro giudicato è necessario provare coerenza soggettiva e oggettiva del disegno criminoso tra i due procedimenti; differenze nelle persone coinvolte o nel meccanismo fraudolento possono escludere la continuazione.
  • La contestazione formale dei provvedimenti autorizzativi alle intercettazioni richiede dimostrare l'assenza di adeguata motivazione nei decreti o l'irrilevanza/inefficacia probatoria delle captazioni rispetto al decisione: eccezioni meramente formali sono spesso ritenute insufficienti.

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