Provvedimento AGCM AS2166 del 03/04/2026
COMUNE DI TARANTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM risponde al Comune di Taranto su due profili: la legittimità dell’affidamento in house della gestione dei nidi comunali e la possibile iscrizione della società affidataria nel Catalogo telematico per i minori della Regione Puglia. L’Autorità conclude che non vi sono elementi ostativi all’affidamento in house, purché il servizio sia qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e siano rispettati gli obblighi istruttori e motivazionali previsti dal d.lgs. n. 201/2022. Quanto al Catalogo regionale, l’AGCM osserva che la verifica dei requisiti di iscrizione esula dalle proprie competenze, ma raccomanda di evitare doppi flussi di risorse pubbliche, di disciplinare accuratamente compensazioni e condizioni economiche nel contratto di servizio e di motivare con proporzionalità eventuali esclusioni della società in house.
Parere al Comune di Taranto sull’affidamento in house della gestione dei nidi comunali, con chiarimenti sulla possibile iscrizione nel Catalogo per i minori della Regione Puglia e sulla necessità di evitare sovracompensazioni e discriminazioni concorrenziali.
Parere del Comune di Taranto sull’affidamento in house dei nidi comunali e sull’accesso al Catalogo per i minori della Regione Puglia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato risponde alla richiesta di parere del Comune di Taranto, formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, riguardante l’affidamento della gestione dei nidi comunali a una società in house e la possibilità per tale società di iscriversi nel Catalogo telematico dell’offerta di servizi per minori della Regione Puglia. L’AGCM chiarisce che le questioni relative ai requisiti di iscrizione al Catalogo regionale esulano dalle proprie competenze, ma offre indicazioni sui principi pro-concorrenziali applicabili ai servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinati dal d.lgs. n. 201/2022.
Inquadramento del servizio come servizio pubblico locale di rilevanza economica
L’Autorità ricostruisce la nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica richiamando l’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 201/2022, secondo cui tali servizi sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato. Viene inoltre evidenziato che, ai fini della qualificazione, rileva anche una condizione di, almeno parziale, fallimento di mercato, cioè l’insufficienza o inadeguatezza del mercato a garantire la prestazione. In tale quadro, la gestione degli asili nido comunali, quando sia resa dietro corrispettivo e ricorrano le condizioni previste dalla norma, può essere qualificata come servizio pubblico locale di rilevanza economica.
Modalità di gestione consentite dal d.lgs. n. 201/2022
L’AGCM ricorda che, nel rispetto della disciplina applicabile, il Comune può scegliere tra diverse modalità di affidamento e gestione: affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, società mista con gara a doppio oggetto, affidamento in house, oppure gestione in economia o tramite azienda speciale. La scelta deve essere preceduta da una valutazione delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e dei risultati attesi in relazione alle diverse opzioni, anche alla luce di esperienze comparabili, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022.
Obblighi istruttori, relazione di affidamento e motivazione rafforzata
Secondo l’Autorità, l’ente deve dar conto degli esiti della valutazione preliminare in un’apposita relazione, da predisporre prima della procedura di affidamento, nella quale vanno indicate le ragioni della forma di gestione prescelta, la sussistenza dei requisiti richiesti dal diritto dell’Unione europea e gli obblighi di servizio pubblico, comprese le eventuali compensazioni economiche e i criteri per il loro calcolo, così da evitare sovracompensazioni. Nel caso di affidamento in house, l’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 richiede, per importi sopra soglia europea, una motivazione qualificata sul mancato ricorso al mercato e sui vantaggi di efficienza della gestione prescelta.
Esito sul primo quesito: nessun elemento ostativo all’in house
In risposta al primo quesito del Comune, l’AGCM conclude che non sussistono elementi ostativi all’affidamento a una società in house della gestione degli asili nido comunali, purché ricorrano le condizioni che consentono di qualificare il servizio come servizio pubblico locale di rilevanza economica e siano rispettati gli stringenti oneri istruttori e motivazionali previsti dal d.lgs. n. 201/2022. Restano fermi, inoltre, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la società in house dalla normativa di settore, in particolare dal d.lgs. n. 175/2016.
Catalogo regionale, doppio flusso di risorse e sovracompensazioni
Sul secondo quesito, relativo all’iscrizione nel Catalogo telematico della Regione Puglia, l’Autorità ribadisce che la verifica dei requisiti regionali non rientra nelle proprie competenze. Tuttavia segnala un profilo di attenzione concorrenziale e finanziaria: se il gestore in house fosse iscritto al Catalogo, occorre evitare un doppio flusso di risorse pubbliche, derivante sia dal corrispettivo comunale a copertura dei costi del servizio, sia dalle somme riconosciute dalla Regione tramite i buoni alle famiglie e poi riversate al gestore.
Contratto di servizio, compensazioni e proporzionalità
Per prevenire tali criticità, l’Autorità ritiene essenziale che il contratto di servizio disciplini anche le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche per gli obblighi di servizio pubblico e la verifica dell’assenza di sovracompensazioni, in linea con l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022. L’AGCM aggiunge che, ove la società in house abbia i requisiti per accedere al Catalogo, una sua eventuale esclusione dovrebbe essere adeguatamente motivata e sorretta da un principio di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico perseguito, così da evitare discriminazioni ingiustificate tra operatori pubblici e privati e restrizioni non necessarie alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
Punti principali
Qualificazione del servizio di asilo nido come servizio pubblico locale a rilevanza economica
L’Autorità richiama la definizione di servizi pubblici locali del d.lgs. n. 201/2022, fondata sull’erogazione dietro corrispettivo economico su un mercato e sulla presenza di una condizione, anche parziale, di fallimento di mercato. Osserva che la gestione degli asili nido comunali, se svolta dietro corrispettivo e in presenza delle condizioni indicate dalla norma, può essere qualificata come servizio pubblico locale di rilevanza economica e rientrare nella disciplina del d.lgs. n. 201/2022.
Modalità di affidamento consentite e obblighi istruttori
L’AGCM ricorda che il Comune può scegliere tra affidamento a terzi con gara, società mista con gara a doppio oggetto, società in house, oppure gestione in economia o tramite azienda speciale. La scelta deve essere preceduta da una valutazione comparativa delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, dei costi per l’ente e per gli utenti e dei risultati attesi, da formalizzare in una relazione che dia conto anche dei requisiti di diritto UE e degli obblighi di servizio pubblico, incluse le eventuali compensazioni e i criteri di calcolo per evitare sovracompensazioni.
Affidamento in house e motivazione rafforzata
In caso di affidamento in house, oltre ai requisiti di cui al d.lgs. n. 175/2016 per le società in house, la deliberazione deve contenere, se l’importo supera le soglie di rilevanza europea, una motivazione qualificata sul mancato ricorso al mercato e sull’efficienza della gestione prescelta. L’Autorità afferma quindi che non sussistono elementi ostativi all’affidamento a una società in house dei nidi comunali, ma solo nel rispetto della disciplina speciale e dei relativi oneri istruttori e motivazionali.
Iscrizione nel Catalogo regionale e rischio di doppio finanziamento
L’AGCM precisa che la verifica dei requisiti per l’iscrizione nel Catalogo telematico dell’offerta di servizi per minori della Regione Puglia non è di sua competenza. Tuttavia segnala che, se la società in house potesse iscriversi, occorre evitare un doppio flusso di risorse pubbliche: il corrispettivo comunale e i buoni/voucher regionali destinati alle famiglie e poi riversati al gestore. Per questo il contratto di servizio deve regolare anche le condizioni economiche e le eventuali compensazioni, con verifica dell’assenza di sovracompensazioni.
Divieto di discriminazioni e principio di proporzionalità
L’Autorità osserva che, ove la società in house abbia i requisiti per accedere al Catalogo, un’eventuale esclusione dovrebbe essere adeguatamente motivata e proporzionata rispetto all’interesse pubblico perseguito. Tale impostazione è richiamata anche per evitare discriminazioni ingiustificate tra operatori economici pubblici e privati e per rispettare i principi di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Segnalazione e parere · 3 apr 2026Provvedimento AGCM AS2163 del 03/04/2026
- Segnalazione e parere · 2 apr 2026Provvedimento AGCM AS2162 del 02/04/2026
- Segnalazione e parere · 16 apr 2026Provvedimento AGCM AS2178 del 16/04/2026
- Segnalazione e parere · 19 mar 2026Provvedimento AGCM AS2160 del 19/03/2026
- Segnalazione e parere · 19 mar 2026Provvedimento AGCM AS2158 del 19/03/2026
- Segnalazione e parere · 19 mar 2026Provvedimento AGCM AS2157 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →