Ordinanza n. 95/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 48 Div. Pas/Cat. A12/Imm./2026/2^ Sez., notificato al ricorrente, con il quale il Questore della Provincia di Campobasso ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso, collegato e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Campobasso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il ricorrente aveva presentato osservazioni procedimentali documentando l'instaurazione di un rapporto di apprendistato professionale mediante contratto di lavoro, buste paga, certificato di residenza e comunicazione UNILAV. Il ricorso cautelare è fondato, in particolare, sulla mancata considerazione, nel provvedimento reiettivo, delle osservazioni e della documentazione trasmesse in sede procedimentale, nonché sul pregiudizio derivante dalla perdita di un titolo idoneo a rendere legittima la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris, poiché il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione, neppure sinteticamente, le osservazioni procedimentali e la documentazione prodotta dal ricorrente dopo il preavviso di rigetto, relative al rapporto di apprendistato professionale. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, in quanto l'esecuzione del diniego avrebbe privato il ricorrente di un titolo idoneo a legittimare la sua presenza in Italia. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l'efficacia del diniego e imposto all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza esaminando adeguatamente le osservazioni e la documentazione prodotta. La trattazione di merito è stata fissata per il 10 marzo 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto devono essere effettivamente prese in esame dall'Amministrazione e la loro omissione, anche solo sintetica, può fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza di adeguato fumus boni iuris e di periculum in mora, mediante sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e ordine di riedizione del potere amministrativo.
Massime di principio
- Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 devono essere esaminate effettivamente dall'Amministrazione; il provvedimento finale deve darne conto almeno sinteticamente quando esse prospettino elementi potenzialmente decisivi per l'accoglimento dell'istanza.
- La mancata considerazione delle osservazioni procedimentali e della documentazione tempestivamente prodotta dopo il preavviso di rigetto integra un elemento idoneo a fondare, in sede cautelare, un adeguato fumus boni iuris.
- Quando l'esecuzione del diniego di un titolo di soggiorno priverebbe lo straniero di un titolo idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale, tale conseguenza può integrare il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare.
- La sospensione cautelare del diniego può accompagnarsi all'ordine rivolto all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, esaminando specificamente le osservazioni procedimentali e la documentazione già prodotta, senza sostituire la valutazione amministrativa con quella giudiziale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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