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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33363/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non consentito in sede di legittimità e gli altri motivi manifestamente infondati. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato, è pertanto rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che, riformando la decisione del Tribunale di Catania, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, dopo che in primo grado era stata affermata la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 483 c.p. Dal testo emergono tre censure: una volta a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori e quindi una diversa ricostruzione dei fatti; una relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.; una concernente la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può procedere alla rilettura o rivalutazione autonoma delle prove né sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis c.p., rilevando che la sentenza impugnata aveva motivato logicamente e in modo corretto il rigetto, esaminando l'offensività della condotta. Anche la censura sulla recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e un nuovo giudizio di fatto.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    La norma è indicata quale disposizione incriminatrice del delitto per il quale il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, in presenza di una motivazione logicamente fondata sull'offensività della condotta.

  • art. 99 c.p.

    La disposizione è richiamata in relazione alla censura sulla mancata esclusione della recidiva; il motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rilettura o rivalutazione degli elementi probatori per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa versione dei fatti ritenuta più plausibile o adeguata.
  • La mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra, di per sé, un vizio di legittimità, poiché la valutazione del fatto e delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata abbia escluso l'istituto con motivazione logica e coerente, valutando l'incidenza dell'illecito sotto il profilo dell'offensività della condotta.
  • La censura relativa alla recidiva non può essere utilizzata in cassazione per sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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