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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7926/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di avvenuta espiazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (5 anni) derivante dalla sentenza della Corte di appello di Cagliari del 1° luglio 2013, irrevocabile il 10 luglio 2014. Ha dedotto che, per effetto della comunicazione di irrevocabilità, era stato cancellato dalle liste elettorali e aveva perso i diritti politici; pertanto la pena accessoria sarebbe già espiata (con decorrenza indicata al 21/01/2020). Ha inoltre richiamato l'estinzione della pena accessoria ex art. 47, comma 12, Ord. pen. per l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza rilevando l'assenza di prova dell'esecuzione della pena accessoria da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 662 c.p.p. e precisando che l'interdizione è più ampia della sola perdita dei diritti elettorali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la sentenza n. 39004/2021 della stessa Corte di cassazione, che ha stabilito il principio secondo cui l'esecuzione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non decorre automaticamente dal passaggio in giudicato, ma richiede un atto di impulso del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 662 c.p.p. Ha puntualizzato che l'interdizione incide su una pluralità di situazioni giuridiche (art. 28 c.p.) e che la semplice perdita del diritto di elettorato, risultante da comunicazione della cancelleria, non equivale all'esaurimento dell'interdizione nella sua interezza. Ha inoltre rilevato che la questione dell'estinzione ex art. 47, comma 12 Ord. pen. non era stata proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione e dunque non poteva essere esaminata per la prima volta in Cassazione (art. 609, comma 2, c.p.p.). Per questi motivi ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 662 cod. proc. pen.

    Occorre un atto di impulso del Pubblico Ministero affinché l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici produca i suoi effetti pratici; la mera irrevocabilità della sentenza non fa decorrere automaticamente l'esecuzione.

  • art. 28 cod. pen.

    L'interdizione dai pubblici uffici incide su una pluralità di situazioni giuridiche (uffici, servizi, diritti, funzioni attuali o futuri), il che rende necessaria la conoscenza formale e la trasmissione dell'atto esecutivo per farne decorrere gli effetti.

  • art. 47, comma 12, Ord. pen.

    Prevede l'estinzione di pene accessorie in caso di esito positivo di misure alternative (es. affidamento in prova); tuttavia l'applicazione di tale disposizione deve essere prospettata e decisa nel giudizio dell'esecuzione e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Impedisce che questioni non sollevate dinanzi al giudice di merito dell'esecuzione siano trattate per la prima volta in sede di legittimità; la questione dell'estinzione ex art.47(12) va proposta nel giudizio competente.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata come criterio per l'eventuale condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende quando non sono ravvisabili elementi che giustifichino la proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non decorre automaticamente dal passaggio in giudicato: è necessario un atto di impulso del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 662 c.p.p. perché la sanzione produca effetti pratici.
  • La perdita del solo diritto di elettorato (per cancellazione dalle liste) non implica di per sé l'esaurimento dell'interdizione dai pubblici uffici, che ha contenuti più ampi e riguarda diverse situazioni giuridiche (art. 28 c.p.).
  • Le questioni relative all'estinzione di pene accessorie per esito positivo di misure alternative (art. 47, comma 12, Ord. pen.) devono essere sollevate e decise davanti al giudice dell'esecuzione; non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
  • Se esiste un precedente definitivo della stessa Corte di cassazione sullo stesso titolo esecutivo e sugli stessi profili, tale principio è vincolante e rende inammissibili ricorsi identici o sostanzialmente sovrapponibili.
  • Quando l'esecuzione della pena accessoria è disposta, devono essere comunque scomputati i periodi già effettivamente scontati (ad es. la perdita del diritto di elettorato) rispetto alla durata complessiva della pena accessoria.

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