Cassazione Penale, Sentenza n. 49539/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati (in tutto o in parte) per reati di rapina (capi C, G), sequestro di persona (capo H) e porto/detenzione di armi (capo I). Le censure principali: contestazione della valutazione probatoria (rilievo dell'utilizzabilità e del peso delle intercettazioni e delle immagini di videosorveglianza; richiesta di non considerare dichiarazioni del coimputato o della persona offesa per mancanza di riscontri estrinseci); prospettazione dell'assorbimento del sequestro nella rapina (sostenendo che la privazione di libertà fosse funzionale e temporanea); carenza di prova circa la consapevolezza del possesso di armi da parte degli imputati; e doglianze sul trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva, calcolo per continuazione). Paudice ha inoltre rinunciato al ricorso con dichiarazione formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il ricorso di Paudice è stato dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p. I ricorsi di Maugeri e Scognamiglio sono stati dichiarati inammissibili per essere fondati su censure di merito non consentite in sede di legittimità e per reiterazione di censure già decise in appello. La Corte ha richiamato il divieto di rinnovata valutazione delle prove in Cassazione e il principio della "doppia conforme" (due decisioni di merito concordi), ritenendo che la motivazione di merito non fosse manifestamente illogica o carente. La pronuncia conferma la fondatezza del compendio probatorio (intercettazioni, immagini di videosorveglianza, sequestro della refurtiva, localizzazione telefonica, osservazioni di P.G.) e la qualificazione dei fatti: rapina, sequestro (perché la privazione si protrasse oltre il tempo necessario alla rapina) e porto/detenzione di armi. Sono state altresì ritenute motivate la negazione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen. (lett. c))
La rinuncia al ricorso da parte dell'imputato comporta l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Paudice per rinuncia formale.
art. 533 cod. proc. pen.
Il parametro del "al di là di ogni ragionevole dubbio" in sede di legittimità è rilevante solo se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità o illogicità decisiva della motivazione; la Cassazione non può rivedere autonomamente le valutazioni di fatto.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalle difese in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le censure sulla valutazione probatoria fossero ricostruzioni di merito non ammissibili in cassazione.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina: la Corte ha confermato la riconducibilità degli eventi alla fattispecie di rapina, sulla base del compendio probatorio.
art. 605 cod. pen.
Norma sul sequestro di persona: la Corte ha ritenuto integrato il delitto in quanto la privazione della libertà si è protratta oltre il tempo necessario per la rapina, con finalità di ritardare denunzia/indagini.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto congruamente motivata l'applicazione della recidiva in considerazione della progressione delittuosa e della pericolosità degli imputati.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: il diniego delle attenuanti è stato motivato con la personalità negativa, gravità dei fatti e precedenti, giustificando il mancato riconoscimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone l'effetto dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di €3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione di merito delle prove senza indicare un vizio di motivazione manifesto o un travisamento macroscopico delle risultanze processuali.
- La rinuncia espressa al ricorso da parte dell'imputato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La Corte di legittimità non può rinnovare l'apprezzamento delle fonti di prova: il parametro d'intervento è la manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione, e non il dissenso sulle conclusioni raggiunte dal giudice di merito.
- La cosiddetta "doppia conforme" (due decisioni di merito concordi) rende particolarmente difficile il successo di censure in cassazione, richiedendo una prova di travisamento evidente del compendio probatorio.
- Sul piano sostanziale, per distinguere se una privazione di libertà integra sequestro di persona distinto dalla rapina è rilevante la durata e la finalità della limitazione della libertà (se protratta oltre il tempo strettamente necessario alla rapina e con scopo di ritardare denunzia/indagini, può integrare sequestro).
- Per contestare l'applicazione di recidiva o il diniego di attenuanti generiche è necessario mostrare l'assenza di adeguata motivazione o elementi positivi concreti soprassufficienti a giustificare la valutazione negativa del giudice; mere affermazioni generiche non sono idonee in Cassazione.
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