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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28493/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare per detenzione illecita e cessione di cocaina in forma continuata, contestata in cinque episodi tra il 19 novembre 2024 e il 17 gennaio 2025. Il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere; il Tribunale del riesame aveva parzialmente accolto l’istanza, escludendo l’aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. e nullità dell’ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, c.p.p., sostenendo che il GIP non aveva proceduto al previo interrogatorio preventivo nonostante, per lui, non ricorressero le condizioni di deroga al contraddittorio. Ha inoltre censurato la motivazione del riesame, che aveva ritenuto legittimo differire l’interrogatorio sulla base di un orientamento giurisprudenziale poi ritenuto superato dall’intervento delle Sezioni Unite, e ha insistito sul fatto che l’omissione dell’interrogatorio aveva leso il diritto di difesa. La difesa ha anche osservato che l’aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 non sarebbe stata originariamente contestata al ricorrente e che, in ogni caso, la sua esclusione in sede di riesame avrebbe inciso retroattivamente sulla legittimità della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica perché non considerava che, al momento dell’emissione dell’ordinanza genetica, al ricorrente era contestata l’aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990, circostanza che consentiva il differimento dell’interrogatorio preventivo. Ha poi osservato che, anche a voler ritenere rilevante la successiva esclusione dell’aggravante in sede di riesame, la nullità per omesso interrogatorio preventivo è una nullità di ordine generale a regime intermedio e, come tale, richiede che l’indagato deduca un interesse concreto, attuale e verificabile e un effettivo pregiudizio difensivo. Nel caso concreto, il ricorrente, che in sede di interrogatorio postumo si era avvalso della facoltà di non rispondere, non aveva spiegato quale concreto nocumento avesse subito nella propria strategia difensiva per l’omissione del previo interrogatorio. Per questo il ricorso è stato ritenuto privo di interesse giuridicamente apprezzabile. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    prevede l’interrogatorio preventivo prima dell’applicazione della misura, salvo le ipotesi di deroga; la sua omissione può integrare una nullità, ma la questione va valutata alla luce delle condizioni processuali esistenti al momento dell’emissione dell’ordinanza.

  • art. 292, comma 3-bis, c.p.p.

    l’omessa osservanza delle regole sull’interrogatorio preventivo è dedotta come vizio dell’ordinanza cautelare.

  • art. 292, comma 2-ter, c.p.p.

    sanziona con nullità l’ordinanza cautelare che non contenga la valutazione specifica degli elementi esposti dall’indagato nel corso dell’interrogatorio.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    la violazione delle regole sull’interrogatorio preventivo incide sull’intervento dell’indagato e dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 182, comma 1, c.p.p.

    le nullità a regime intermedio non possono essere eccepite da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata; serve una concreta lesione delle prerogative difensive.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    l’interessato deve indicare un interesse concreto, attuale e verificabile e gli effetti della violazione sul diritto di difesa.

  • art. 183 c.p.p.

    richiamato come norma che collega la sanatoria della nullità all’effettivo esercizio della facoltà processuale cui l’atto omesso era preordinato.

  • art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere che la fattispecie base ex art. 73 d.P.R. 309/1990 non rientra nel catalogo dei reati che consentono la deroga al previo interrogatorio, salvo l’aggravante ex art. 80, comma 2.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    aggravante della detenzione/cessione di stupefacenti richiamata come elemento che consente il differimento dell’interrogatorio; la sua contestazione al momento genetico della misura è ritenuta decisiva.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    fattispecie di detenzione illecita e cessione di stupefacenti oggetto della misura cautelare.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    richiamato solo per indicare un diverso reato che, secondo la difesa, rientrerebbe nel catalogo dei procedimenti con deroga al previo interrogatorio.

  • art. 407, comma 6, lett. a), c.p.p.

    richiamato nel ragionamento difensivo per collegare la gravità della contestazione al regime delle deroghe cautelari.

  • art. 294 c.p.p.

    non citato espressamente nel dispositivo, ma il testo richiama l’interrogatorio postumo di garanzia come momento in cui l’indagato può difendersi.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’omesso interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma la deduzione della nullità non è sufficiente in sé: occorre allegare un concreto e attuale pregiudizio difensivo derivante dalla violazione.
  • Se, al momento dell’emissione della misura cautelare, la contestazione provvisoria comprende un’aggravante che consente il differimento dell’interrogatorio, la successiva esclusione di tale aggravante in sede di riesame non determina automaticamente l’illegittimità originaria dell’ordinanza.
  • Chi eccepisce la nullità per omesso interrogatorio preventivo deve indicare in modo specifico quale strategia difensiva concreta sia stata compromessa; non basta invocare un pregiudizio astratto o potenziale.
  • La nullità a regime intermedio è deducibile solo da chi abbia un interesse effettivo all’osservanza della norma processuale violata; in mancanza di lesione concreta delle prerogative difensive, l’eccezione è inammissibile.
  • L’interrogatorio postumo di garanzia, se effettivamente celebrato, riduce lo spazio per dedurre un pregiudizio difensivo, specie quando l’indagato si avvalga della facoltà di non rispondere senza articolare una diversa versione dei fatti.
  • Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se, pur a fronte di una corretta soluzione della questione giuridica, il ricorrente contesta solo il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito senza dimostrare un errore decisivo sulla regola applicata.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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