Sentenza n. 348/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento protocollo partenza n. 14155/2023 del 03.03.2023 rif. prot. n. 73924/2022 del 02/03/23, con cui il Comune di Termoli ha respinto la richiesta di svincolo della polizza ivi indicata, per l’accertamento dell’obbligo dell’ente locale di svincolare la polizza n. 96 18288154, emessa dalla Unipol Assicurazioni il 19/09/94 a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie interne all’area lottizzata, nonché per la condanna del Comune al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
Esito
Favorevole al ricorrente (lottizzante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale allo svincolo della polizza fideiussoria emessa nel 1994 a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione di lottizzazione. Ha chiesto anche l'accertamento dell'obbligo del Comune di svincolare la polizza e il risarcimento del danno. In via pregiudiziale, il Comune ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità della domanda per mancata impugnazione di precedenti dinieghi aventi analogo contenuto e per la sopravvenuta adozione di un ulteriore diniego. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 28 della legge n. 1150/1942 e dell'art. 2946 c.c., nonché eccesso di potere, sostenendo che l'obbligazione garantita si fosse prescritta, essendo decorso il termine decennale dalla scadenza della convenzione di lottizzazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere, lamentando che il Comune non avesse considerato le opere di urbanizzazione effettivamente realizzate.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari del Comune, ritenendo applicabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e rilevando che la posizione fatta valere dalla ricorrente ha natura di diritto soggettivo; pertanto, non operano le preclusioni proprie dell'impugnazione di atti incidenti su interessi legittimi. Il primo motivo è stato accolto. Il termine per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/1942, era decennale e decorreva dalla stipula della convenzione del 19 settembre 1994; l'obbligazione è quindi divenuta esigibile alla scadenza del 19 settembre 2004 e la prescrizione decennale si è compiuta il 19 settembre 2014. Il Comune non poteva pertanto mantenere la garanzia per un'obbligazione ormai prescritta, sicché il diniego di svincolo è stato annullato. Il secondo motivo non è stato esaminato per carenza di interesse, pur rilevandone l'infondatezza, poiché la società non aveva provato l'esecuzione e il collaudo delle opere. La domanda risarcitoria è stata respinta: l'orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza della prescrizione in materia non era univoco, con conseguente assenza del coefficiente psicologico richiesto dall'art. 2043 c.c.; inoltre, la mancata impugnazione dei precedenti dinieghi ha concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., a escludere il ristoro. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a urbanistica ed edilizia; la controversia sulla garanzia delle opere di urbanizzazione rientra in tale ambito.
art. 28 l. 1150/1942
Il termine per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previsto dalla convenzione di lottizzazione è decennale e decorre dalla stipula della convenzione.
art. 2946 c.c.
La pretesa relativa all'adempimento dell'obbligazione di eseguire le opere di urbanizzazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.
art. 2043 c.c.
Il risarcimento del danno da attività illegittima richiede anche la sussistenza del coefficiente psicologico della responsabilità; l'incertezza dell'orientamento giurisprudenziale ha escluso tale elemento nel caso concreto.
art. 1227 c.c.
La condotta del danneggiato che ometta di impugnare precedenti dinieghi può rilevare ai fini dell'esclusione o della riduzione del risarcimento.
Massime di principio
- L'obbligazione assunta nell'ambito di una convenzione di lottizzazione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, pur perseguendo una finalità di pubblico interesse, è soggetta a prescrizione quando abbia contenuto patrimoniale o negoziale disponibile; la finalità pubblicistica non rende indisponibile il relativo diritto.
- Il termine di prescrizione dell'obbligazione di eseguire le opere di urbanizzazione decorre dal momento in cui la prestazione diviene esigibile, coincidente con la scadenza del termine decennale di efficacia della convenzione di lottizzazione, e non dalla data di stipula della convenzione.
- La controversia concernente l'obbligo di svincolare una garanzia prestata per l'esecuzione di opere di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia; la posizione sostanziale dedotta può avere natura di diritto soggettivo, con conseguente inapplicabilità delle preclusioni proprie dell'impugnazione di atti incidenti su interessi legittimi.
- L'annullamento del diniego di svincolo della garanzia non comporta automaticamente il risarcimento del danno: quando l'illegittimità sia stata determinata da un quadro giurisprudenziale non univoco, può mancare il coefficiente psicologico necessario per la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.
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