Cassazione Penale, Sentenza n. 36209/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione riportata in sentenza del Giudice di Pace di Polizzi Generosa per il delitto di minaccia (fatto di giugno 2018). Il Procuratore Generale ha dedotto: 1) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. poiché il giudice ha ritenuto necessaria la corroborazione delle dichiarazioni della persona offesa; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà perché la sentenza riconosceva la lite e l'atteggiamento minaccioso e riportava la frase minacciosa riferita dalla persona offesa (Di Stefano) ma ha comunque assolto l'imputato motivando che solo la persona offesa aveva riferito la frase minacciosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il giudice di pace abbia errato nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, avendo indebitamente deprezzato tale testimonianza senza fornire motivazione sufficiente; ha altresì rilevato contraddittorietà nella mancata valutazione combinata degli elementi di fatto (lite, atteggiamento minaccioso) con la prova proveniente dalla persona offesa. Inoltre la Corte ha correttamente richiamato il principio secondo cui il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è reato di pericolo e non richiede il concreto turbamento psicologico della vittima ma la idoneità obiettiva della minaccia a intimidire. Per questi motivi la sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Polizzi Generosa.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono costituire da sole fonte di responsabilità penale se il giudice verifica e motiva la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, con grado di rigore superiore rispetto a qualsiasi testimone; la costituzione di parte civile può rendere opportuno un riscontro, ma non è obbligatoria.
art. 612 cod. pen.
Il delitto di minaccia ha natura di reato di pericolo: per integrarlo è necessario che la minaccia, valutata con criterio medio e nelle concrete circostanze, sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche in assenza di un turbamento psichico concretamente verificatosi.
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter
Citato per giustificare l'utilizzo della requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., sent. n. 41461/2012 e altre)
Sez. U., Sent. n. 41461 del 19/07/2012 (dep. 24/10/2012); Sez.5, n.644/2013; Sez.1, n.44128/2016; Sez.5, n.6756/2019
I precedenti sono richiamati per i principi sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (possibilità che siano decisive se debitamente motivate) e per l'interpretazione del reato di minaccia come reato di pericolo.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice motivatamente accerta la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, con ragionamento più penetrante rispetto ad altre testimonianze.
- L'assenza di costituzione in parte civile non deprezza automaticamente il valore probatorio della persona offesa; il giudice deve motivare eventuali ragioni per cui ne sminuisce la testimonianza.
- Il giudice è obbligato a spiegare, con motivazione congrua, perché ritiene preferibili altre prove rispetto alla dichiarazione della persona offesa in caso di divergenze probatorie.
- Il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è un reato di pericolo: occorre valutare l'idoneità obiettiva della minaccia a intimidire (criterio medio e circostanziale), non l'effettiva paura patita dalla vittima.
- L'omissione di una valutazione combinata delle dichiarazioni e degli elementi di contesto, o la mancanza di motivazione idonea, espone la decisione al rischio di annullamento in sede di legittimità e a rinvio per nuovo esame.
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