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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24437/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'iscrizione ipotecaria derivante dalla notifica di sei cartelle di pagamento relative a diversi tributi. In primo grado il ricorso era stato accolto; l'agente della riscossione aveva proposto appello principale e il contribuente appello incidentale. La Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l'appello dell'ente riscossore e dichiarato inammissibile l'appello incidentale del contribuente. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello ritenuto priva di valore probatorio la documentazione prodotta in copia dall'ente (relate di notifica delle cartelle), a fronte di un disconoscimento che il ricorrente reputava generico e non specifico da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il disconoscimento della conformità delle copie agli originali era formulato in termini generici, limitandosi a lamentare l'assenza di conformità e l'integrità del contenuto delle cartelle, senza indicare specifiche difformità né offrire elementi, anche presuntivi, idonei a corroborare la contestazione. Di conseguenza, la CTR ha errato nel considerare adeguato tale disconoscimento e nel negare efficacia probatoria alla documentazione prodotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice d'appello per un nuovo esame nel rispetto dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifica; se il disconoscimento è generico, il giudice non può automaticamente privare la copia di efficacia probatoria senza valutare le concrete difformità contestate e gli altri elementi istruttori.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come norma che disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e la rilevanza probatoria delle relate di notifica prodotte dall'agente della riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge per erronea applicazione delle regole in tema di prova documentale e disconoscimento delle copie.

Massime di principio

  • Nel giudizio in cui venga prodotta una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, il disconoscimento della conformità della copia all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico e circostanziato: non è sufficiente una contestazione generica dell'assenza di conformità o dell'integrità del documento.
  • Se il giudice ritiene invalida o incompleta la certificazione di conformità, non può limitarsi a escludere in radice ogni efficacia probatoria della copia prodotta, ma deve valutare le specifiche difformità dedotte e gli altri elementi istruttori disponibili, anche presuntivi.
  • La contestazione della copia documentale non può tradursi in una mera formula di stile: occorre allegare elementi concreti idonei a rendere plausibile la difformità rispetto all'originale.
  • In materia di notificazione delle cartelle esattoriali, la documentazione prodotta dall'agente della riscossione conserva rilievo probatorio finché la controparte non fornisca un disconoscimento specifico e motivato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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