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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02191/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per più reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica. Con l'unico motivo deduceva l'erronea applicazione dell'art. 49, comma 2, c.p., sostenendo che l'uso di un documento recante la fotografia di un terzo, impiegato per registrarsi presso un hotel, fosse un'azione inidonea a produrre l'evento dannoso richiesto dall'art. 494 c.p., poiché l'addetto dell'albergo avrebbe dovuto accorgersi dell'inesattezza della fotografia e verificare l'identità del presentatore del documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che l'inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2, c.p. richiede una inefficacia assoluta, intrinseca e originaria degli atti a produrre l'evento consumativo, da valutarsi ex ante e in concreto rispetto alla condotta dell'agente, senza tener conto di fattori estranei o di eventuali cautele della persona offesa. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello, relativa a reato contro il patrimonio.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante del reato contro il patrimonio oggetto della condanna confermata.

  • art. 494 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente per sostenere che l'uso del documento non avrebbe potuto integrare la falsità personale per mancanza di idoneità dell'azione.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali la condanna era stata confermata in appello.

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Interpretato nel senso che l'inidoneità dell'azione richiede una inefficacia assoluta, intrinseca e originaria, da valutare ex ante e in concreto, indipendentemente da cause estranee o cautele della persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. sussiste solo quando la condotta sia, sin dall'origine, assolutamente inefficace a produrre l'evento tipico, secondo una valutazione ex ante e in concreto.
  • Nel valutare l'idoneità dell'azione non devono considerarsi fattori estranei alla condotta dell'agente, comprese le eventuali cautele o disattenzioni della persona offesa, se tali fattori hanno impedito in concreto la consumazione.
  • La censura di manifesta infondatezza del ricorso legittima la declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneFalsità in atto pubblicoFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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