Ordinanza n. 109/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti: - del decreto PROT: P-MI/L/N/2020/127309 emesso dalla Prefettura di Milano Sportello Unico per l’Immigrazione il 19/06/2024 con cui era stato disposto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore del Sig. -OMISSIS- in data 05/08/2020, come integrato nella parte motiva dal provvedimento prot. Uscita n. 0205650 del 26.06.2025 depositato dal Ministero dell’Interno nel presente procedimento R.G.n. 2615/24 e notificato alla scrivente in data 26.06.2025 con il quale la Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo – Area IV Immigrazione, all’esito del procedimento di riesame disposto dal TAR con ordinanza n. 1360/2024 del 21/11/2024, ha confermato il provvedimento PROT: P-MI/L/N/2020/127309 impugnato che respingeva la domanda di emersione dal lavoro irregolare del Sig. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, preparatorio, connesso, altrimenti collegato, consequenziale ed esecutivo, a quello impugnato, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, confermato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro in suo favore, nonché il successivo provvedimento con cui l'Amministrazione, in esecuzione di una precedente ordinanza del TAR, ha confermato il diniego. Il provvedimento negativo si fondava sull'assunto che il datore di lavoro avesse presentato tre istanze di emersione — una per lavoro domestico e due per assistenza a persona non autosufficiente — e che, in relazione al numero delle istanze, non disponesse di redditi adeguati. L'istruttoria giudiziale ha invece accertato che le istanze effettivamente presentate erano soltanto due, compresa quella relativa al ricorrente, per l'assunzione quale addetto all'assistenza di una persona invalida. La censura centrale riguarda quindi l'erroneità del presupposto di fatto posto a base del diniego.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato. La valutazione cautelare è stata fondata sulla rilevata erroneità del presupposto fattuale relativo al numero delle istanze presentate dal datore di lavoro: il provvedimento aveva considerato tre istanze, mentre l'Amministrazione ha successivamente accertato che erano soltanto due. Tale errore incideva sulla valutazione dell'adeguatezza reddituale e rendeva fondata la domanda cautelare. La trattazione del merito è stata fissata per il 20 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- È viziato, almeno in sede cautelare, il provvedimento amministrativo fondato su un presupposto di fatto erroneo quando l'errore incide sulla valutazione sostanziale posta a base della decisione.
- Quando l'Amministrazione accerta in sede istruttoria che il numero o la natura delle istanze considerate nel provvedimento sono diversi da quelli effettivamente presentati, deve riconsiderare la valutazione amministrativa fondata su tale dato, non potendo il diniego rimanere basato sul presupposto inesatto.
- L'errore sul numero delle istanze di emersione presentate dal medesimo datore di lavoro può incidere sulla valutazione dell'adeguatezza reddituale e giustifica la sospensione cautelare del diniego, qualora emerga dagli atti istruttori dell'Amministrazione stessa.
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