Cassazione Penale, Sentenza n. 11633/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di somme bancarie riferibili alle società di cui sono legali rappresentanti (Hotel Miami s.r.l.; Villapapeete s.r.l.; Papeete s.r.l.; Hotel Napoleon s.r.l.) per complessivi importi indicati in sede cautelare, contestate come profitto di reato per (presunta) indicazione in dichiarazione IVA di elementi passivi fittizi mediante utilizzo di fatture emesse dalla Mib Service s.r.l. Le difese hanno censurato: carenza di motivazione individualizzata e standard probatorio insufficiente (richiesta di 'gravi indizi'); qualificazione errata delle fatture come “inesistenti” nonostante prestazioni effettivamente eseguite; assenza di profitto confiscabile in quanto l'IVA sarebbe stata effettivamente versata all'emittente e quindi detraibile dall'utilizzatrice (richiamando orientamenti UE e della giurisprudenza tributaria); mancanza del dolo di evasione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che dalle indagini (accertamenti Guardia di Finanza, dichiarazioni, precedenti pronunce sulla Mib Service) emergesse un quadro coerente di 'cartolarizzazione' di rapporti di somministrazione di manodopera camuffati da appalti, con emissione e utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti. Sul piano cautelare il Tribunale aveva correttamente valutato il fumus commissi delicti con elementi concreti e persuasivi; la circostanza dell'eventuale versamento dell'IVA dall'emittente non è stata dimostrata e, comunque, non determina automaticamente il diritto alla detrazione: lo Stato può prevedere l'indetraibilità in presenza di fatture relative ad operazioni inesistenti purché esista possibilità di rettifica/rimborso per l'emittente in caso di buona fede. Quindi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è stato ritenuto legittimo e mantenuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Norma penale che sanziona l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle indagini, le fatture emesse da Mib Service siano soggettivamente inesistenti e riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 2, giustificando il fumus commissi delicti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 1 lett. a)
Definizione di fattura per operazioni inesistenti; la Corte l'ha applicata per qualificare come inesistenti le fatture che non riflettevano il reale soggetto prestatore rispetto a quanto indicato.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Riguarda la confisca per equivalente e l'individuazione del profitto del reato; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca del credito IVA ritenuto indebitamente maturato.
cod. proc. pen., art. 321
Regole sul provvedimento di sequestro; le doglianze sulle carenze motivazionali e sul criterio probatorio sono state ritenute non sussistenti perché il Tribunale aveva fornito adeguata motivazione sul fumus.
cod. proc. pen., art. 125
Richiamato nel testo quale riferimento procedurale; la Corte non ha ritenuto le censure procedurali meritevoli di accoglimento.
cod. pen., artt. 42-43
Norme sul dolo e sul reato; la Corte ha ritenuto esistenti elementi per ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) in ragione della reiterazione, durata e finalità fiscale del meccanismo.
d.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7
L'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura anche se il cedente o prestatore emette fattura per operazione inesistente
La Corte ha richiamato questo comma per affermare il principio dell'indetraibilità IVA in presenza di fatture per operazioni inesistenti e che il mero versamento dell'IVA all'emittente non garantisce automaticamente il diritto alla detrazione.
d.P.R. n. 633/1972, art. 15
Richiamato nei ragionamenti relativi all'esenzione/irrilevanza IVA per talune prestazioni (es. prestito di personale); la Corte ha spiegato che il prestito/distacco può non essere imponibile mentre la fatturazione fittizia apre la strada ad indebite detrazioni.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-712/2019 Ensa; Stroy Trans C-642/11; Portugal Telecom C-496/11; SGI e Valériane C-459/17 e C-460/17)
La Corte ha richiamato i principi: la direttiva IVA esclude il diritto a detrazione per operazioni inesistenti; l'emittente è debitore dell'IVA indicata; gli Stati possono prevedere meccanismi di rettifica/rimborso per l'emittente in buona fede, ma non devono esporre a rischio il gettito. Tali principi non ostano alla normativa nazionale che prevede l'indetraibilità in presenza di fatture inesistenti.
Corte di cassazione – precedenti sezioni e pronunce citate
La Corte ha fatto riferimento a precedenti proprie pronunce (tra cui sentenze della Terza Sezione su Mib Service e orientamenti su fatture inesistenti) come fondamento interpretativo per qualificare il meccanismo illecito e giustificare il sequestro.
Massime di principio
- Se in un sistema contrattuale emergono elementi che indicano la dissimulazione di somministrazione di manodopera tramite fittizi appalti (assenza rischio d'impresa per l'appaltatore, direttive e gestione del personale da parte del committente, ruolo di 'cartiera' dell'emittente), le fatture possono essere ritenute soggettivamente inesistenti e giustificare azioni penali e misure cautelari patrimoniali.
- Il pagamento dell'IVA all'emittente della fattura non garantisce automaticamente il diritto alla detrazione da parte dell'utilizzatore: occorre che sia dimostrato il versamento e, soprattutto, la mancanza di rischio di perdita per l'Erario; gli ordinamenti nazionali possono prevedere l'indetraibilità in presenza di fatture inesistenti purché siano previste vie di rettifica per l'emittente in buona fede.
- In sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice valuta il 'fumus commissi delicti' con uno standard che, pur non richiedendo i 'gravi indizi' delle misure personali, esige elementi concreti e persuasivi (risultanze investigative, coerenza del meccanismo illecito, reiterazione) che colleghino l'evento al comportamento dell'indagato.
- La mera contestazione difensiva dell'effettiva esecuzione delle prestazioni o dell'esistenza della ditta emittente non esime dal rischio cautelare se le indagini documentano un sistema organizzato e ripetuto finalizzato al vantaggio fiscale illecito.
- Nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali (sequestro) il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato a motivi di violazione di legge e vizi estremi di motivazione; quindi le censure che mirano a una diversa valutazione probatoria ordinaria sono difficilmente accolte in questa sede.
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