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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17539/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen. con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., lamentando l'assenza di una motivazione adeguata e specifica rispetto alla sua posizione personale. In particolare ha contestato che l'ordinanza si sia limitata a richiamare il contenuto del decreto ministeriale senza verificare concretamente l'attualità della sua pericolosità, la persistenza dei collegamenti con il clan Gallo-Cavalieri e senza confrontarsi con le censure difensive, considerando anche il lungo periodo di detenzione già scontato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il sindacato della Cassazione sia limitato alle violazioni di legge e all'assenza di motivazione ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 41-bis, e che in concreto il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia adeguatamente valutato e motivato le informazioni contenute nel decreto ministeriale. La decisione ha richiamato gli elementi che giustificano la proroga: la posizione di rilievo del ricorrente nel clan Gallo-Cavalieri, la operatività locale del sodalizio (anche nella frangia denominata Quarto Sistema accertata da indagini del 2020), la condanna irrevocabile per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, i legami parentali con i vertici e le precedenti violazioni di prescrizioni. È stato inoltre affermato che il lungo periodo di detenzione non è di per sé decisivo e che è sufficiente la potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l'ambiente malavitoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il controllo sulla proroga è limitato alla verifica di violazioni di legge e all'assenza di motivazione; il Tribunale di sorveglianza deve valutare, sulla base delle circostanze indicate nel decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua pericolosità sociale e la congruità delle prescrizioni rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione in cassazione a specifiche ipotesi di violazione di legge; il ricorso deve essere inquadrato nei parametri di legge e non può trasformarsi in un nuovo esame di merito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come riferimento procedurale per la motivazione; la Corte richiama l'esigenza che la decisione del Tribunale sia motivata in termini di coerenza, completezza e logicità

  • art. 666 e art. 678 cod. proc. pen.

    Norme procedurali sul rito camerale cui il Tribunale deve attenersi nel decidere sul reclamo presentato dal detenuto contro il decreto ministeriale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione sanzionatoria in ordine alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro una proroga 41-bis il controllo è limitato a violazioni di legge e all'assenza di motivazione: la Corte non riesamina i fatti se la motivazione è presente e sufficiente
  • La motivazione del Tribunale di sorveglianza deve essere coerente, completa e logica; se soddisfa i requisiti minimi la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito
  • Per la proroga 41-bis è rilevante una valutazione prognostica basata su indicatori sintomatici quali il profilo criminale, la posizione rivestita nell'organizzazione, i rapporti parentali con i vertici, condanne irrevocabili e attività investigative che attestino l'operatività o la potenzialità di collegamenti
  • Il lungo periodo di detenzione non è automaticamente idoneo a escludere il pericolo di collegamenti con l'organizzazione; occorre valutare indici concreti di dissociazione
  • Non è necessario provare che la cosca sia attiva in termini di azione continuativa; è sufficiente l'esistenza di una potenzialità attuale e concreta di collegamenti che il regime ordinario non possa fronteggiare adeguatamente
  • Il tribunale deve confrontarsi con gli elementi difensivi; tuttavia, contestazioni difensive che mirino a una rivalutazione meramente sommaria degli elementi probatori difficilmente porteranno a riforma in cassazione se la motivazione di merito è congrua

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