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Sentenza

Sentenza n. 311/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6924/2024

Giustizia amministrativa202503718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6924/2024, recante condanna al rilascio della Carta elettronica del docente per complessivi 1.500,00 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6924/2024, notificata al Ministero il 23 ottobre 2024 e non impugnata, aveva condannato l’amministrazione a mettere a sua disposizione, mediante Carta elettronica con modalità analoghe a quelle previste per il personale docente di ruolo, un buono elettronico di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500,00 euro. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione del titolo giudiziale, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che da quel momento spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute

    La penalità di mora può essere fissata quale misura coercitiva per l’ulteriore inottemperanza, parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione presuppone, nel caso esaminato, il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma per l’adempimento delle obbligazioni derivanti da titolo esecutivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta avviene successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La richiesta di liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata entro il termine previsto, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, sussistono i presupposti per il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del titolo, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato, fermo l’onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta dopo tale scadenza.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per chiedere la liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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