Sentenza n. 76/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 146/2023 in data 11 aprile 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 146/2023, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla carta docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 146/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, per l’importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 19 novembre 2024 e il successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 13 dicembre 2024. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’omesso adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma e di compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano l’azione di ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti da una pronuncia giurisdizionale ineseguita.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha constatato il decorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi in essa stabiliti.
- La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC istituzionale idoneo dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali, purché la notificazione sia validamente effettuata.
- L’omessa costituzione dell’amministrazione e la mancata contestazione dell’inadempimento, unitamente alla documentazione del giudicato e della notificazione, consentono di ritenere provata l’inottemperanza e di accogliere la domanda di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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