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Sentenza

Sentenza n. 1990/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o parziale accoglimento di istanze di accesso agli atti riguardanti le conferme degli incarichi di sostegno in continuità didattica e le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, aspirante alla conferma quale docente di sostegno a tempo determinato presso un liceo classico, ha contestato la mancata ostensione integrale della documentazione relativa alla procedura di conferma degli incarichi di docenza di sostegno in continuità didattica per l'anno scolastico 2025/2026. L'Ufficio scolastico territoriale aveva consentito l'accesso alle domande informatizzate di tre docenti e al bollettino "0", ma non aveva fornito la documentazione relativa alla nomina di una delle docenti, ai provvedimenti e alle note interne concernenti la mancata conferma della ricorrente e alle eventuali richieste e risposte riguardanti la continuità didattica di un alunno. Il dirigente scolastico aveva inoltre respinto l'istanza relativa agli atti del procedimento di conferma e agli atti concernenti le assegnazioni provvisorie, affermando che questi ultimi erano di competenza dell'Ufficio scolastico territoriale e pubblicati sui relativi canali istituzionali. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo che l'accesso non poteva essere limitato alle sole domande informatizzate, ma doveva estendersi all'intero procedimento amministrativo e alla relativa istruttoria. L'Amministrazione ha eccepito, tra l'altro, la genericità dell'istanza, l'inesistenza di alcuni documenti, la propria incompetenza sulla documentazione formata dalla scuola e l'avvenuta pubblicazione degli atti sulle assegnazioni provvisorie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Quanto all'Ufficio scolastico territoriale, ha ritenuto non completo il riscontro sulla posizione della docente che aveva ottenuto un incarico di supplenza parziale: l'Amministrazione deve verificare se esistano ulteriori documenti rispetto a quelli già ostesi o prodotti in giudizio e, in caso positivo, consentirne l'accesso e l'estrazione di copia; in caso negativo, deve adottare entro trenta giorni una formale attestazione di inesistenza, all'esito delle necessarie verifiche. È stata invece respinta la richiesta relativa a specifici provvedimenti o note interne concernenti la mancata conferma della ricorrente, poiché l'Amministrazione ha chiarito che tali atti non esistono: la mancata conferma è derivata automaticamente dall'insufficienza dei posti disponibili rispetto ai docenti nominabili e dall'applicazione dei criteri di graduazione, senza l'adozione di un autonomo provvedimento negativo. Quanto al Liceo classico, il TAR ha escluso la genericità dell'istanza, ritenendo sufficiente l'individuazione del procedimento, del periodo e dei soggetti coinvolti; le precisazioni formulate nel ricorso sono state considerate specificazioni dell'originaria richiesta e non ampliamenti tardivi. La scuola è stata quindi obbligata a consentire l'accesso agli atti del procedimento di conferma della continuità didattica dei docenti controinteressati, compresi gli atti relativi alla continuità didattica dell'alunno indicato, con possibilità di estrazione di copia entro trenta giorni. È stata invece respinta la domanda relativa agli atti sulle assegnazioni provvisorie, poiché risultavano pubblicati sui canali istituzionali dell'amministrazione competente e non era stata allegata una specifica ragione per imporre un'ulteriore attività ostensiva. Le spese sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso comprende la documentazione relativa all'intero procedimento amministrativo, nei limiti degli atti esistenti e detenuti dall'amministrazione, e non può essere limitato alle sole categorie di documenti già individuate dall'amministrazione.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti entro un termine determinato, imponendo, ove i documenti non esistano, l'adozione di una formale attestazione di inesistenza all'esito delle necessarie verifiche.

  • art. 2, commi 1 e 2, D.M. n. 32/2025

    La disciplina della continuità didattica attribuisce al dirigente scolastico la gestione della fase istruttoria, comprese l'acquisizione delle richieste delle famiglie e la raccolta degli elementi valutativi; ciò non esclude l'obbligo dell'amministrazione procedente di assicurare un riscontro effettivo all'istanza di accesso.

  • art. 12, commi 7-9, O.M. n. 88/2024

    I criteri di graduazione previsti dalla disciplina sulle supplenze possono determinare automaticamente la selezione dei docenti confermati quando i posti disponibili siano inferiori al numero dei docenti aventi titolo, senza necessità di adottare autonomi provvedimenti individuali di mancata conferma.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso documentale non è necessaria l'indicazione puntuale di ogni singolo documento: è sufficiente che l'istanza individui in modo adeguato il procedimento amministrativo, il periodo di riferimento e i soggetti coinvolti. Le ulteriori specificazioni formulate in giudizio sono ammissibili quando precisano l'oggetto originario senza ampliarlo.
  • L'amministrazione che deduce l'inesistenza dei documenti richiesti deve verificare adeguatamente la loro eventuale esistenza e, di regola, formalizzare l'esito negativo della verifica. Tuttavia, quando fornisca indicazioni puntuali e complete sulle modalità procedimentali e sull'assenza di atti individuali, tale spiegazione può dimostrare la sostanziale inesistenza della documentazione.
  • Il diritto di accesso deve essere soddisfatto in modo effettivo e non meramente formale. L'amministrazione procedente non può limitarsi a opporre di non detenere il documento quando, nell'ambito dello stesso procedimento, la documentazione può essere agevolmente reperita presso un'altra articolazione amministrativa coinvolta.
  • Quando la fase istruttoria di un procedimento è affidata a un'articolazione amministrativa diversa da quella competente per la fase conclusiva, l'amministrazione procedente deve comunque assicurare un riscontro completo all'istanza di accesso, anche attivandosi presso l'ufficio o l'ente che detiene gli atti.
  • La mera pubblicazione di documenti sui canali istituzionali non costituisce sempre una ragione autonoma per negare l'accesso documentale; tuttavia, se gli atti sono effettivamente reperibili e non è allegata una specifica esigenza che imponga un'ulteriore attività ostensiva, l'interesse conoscitivo può ritenersi soddisfatto dalla pubblicazione.
  • Quando la mancata conferma di un incarico deriva automaticamente dall'applicazione di criteri normativi e dalla posizione in graduatoria, in presenza di posti insufficienti, non sussiste un autonomo documento di diniego da esibire, purché l'amministrazione chiarisca adeguatamente il funzionamento della procedura e gli atti effettivamente esistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleScuolaIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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