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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16664/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava l'inosservanza dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deducendo che doveva essere applicata la retrodatazione dell'efficacia della seconda ordinanza cautelare (per autoriciclaggio e associazione mafiosa) alla data della prima ordinanza (15 giugno 2023). I difensori sostenevano che, ai sensi delle Sezioni Unite Librato, il requisito dell'anteriorità deve essere valutato rispetto alla data di emissione della prima ordinanza e non rispetto alle date di commissione dei singoli fatti; perciò nessuna delle condotte contestate nella seconda ordinanza sarebbe successiva al 15 giugno 2023.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: per l'applicazione della retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, è necessario che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza. Tuttavia, quando il secondo provvedimento riguarda un reato associativo (qui associazione mafiosa) e la partecipazione al sodalizio si sia protratta oltre l'adozione della prima ordinanza, il requisito dell'anteriorità non sussiste. Pur rilevando un errore di indirizzo motivazionale del Tribunale del riesame (che aveva valutato l'anteriorità rispetto alla commissione degli atti piuttosto che rispetto alla data della prima ordinanza), la Corte ha ritenuto l'errore non decisivo perché gli elementi probatori indicavano la persistenza della partecipazione di Bocchetti al sodalizio fino alla data indicata nella contestazione (fino al 13 settembre 2024). I difensori non hanno invece provato la cessazione del vincolo associativo (ad es. per effetto dell'arresto del 23 giugno 2023). La Corte ha inoltre censurato come aspecifica la critica relativa ai reati satellite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    presuppone che i fatti della seconda ordinanza siano commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza

    Per la retrodatazione del termine di efficacia della misura cautelare (contestazione a catena) è necessario che i fatti oggetto del secondo provvedimento siano anteriori alla data di emissione della prima ordinanza; tale requisito non sussiste se il secondo provvedimento concerne reati associativi e la partecipazione si è protratta dopo la prima ordinanza

  • art. 619, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la correzione della motivazione quando l'errore di diritto non abbia avuto influenza decisiva sul dispositivo

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna al pagamento delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso contestato; la partecipazione continuativa al sodalizio è valutata concretamente e integra motivo ostativo alla retrodatazione se perdura dopo la prima ordinanza

  • Giurisprudenza - Sez. U., Librato (n. 14535 del 19/12/2006)

    Principio secondo cui ai fini della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, se il secondo provvedimento riguarda un reato associativo e la partecipazione si è protratta dopo l'emissione della prima ordinanza, il requisito dell'anteriorità non ricorre

Massime di principio

  • La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, va valutata rispetto alla data di emissione della prima ordinanza: occorre che i fatti della seconda ordinanza siano antecedenti a quella data
  • Se la seconda ordinanza riguarda un reato associativo (es. 416-bis) e la partecipazione al sodalizio si è protratta dopo l'adozione della prima ordinanza, non opera la retrodatazione
  • L'arresto o l'esercizio dell'azione penale non determinano automaticamente la cessazione del vincolo associativo: la difesa deve allegare e provare elementi concreti di recesso o dissociazione per ottenere la retrodatazione
  • Un errore di motivazione che non abbia influito sul dispositivo può essere corretto senza annullare l'ordinanza (art. 619 c.p.p.)
  • Per i reati 'satellite' collegati, la difesa deve specificare chiaramente gli elementi fattuali e temporali che giustificherebbero l'applicazione della retrodatazione; censure generiche o aspecifiche sono destinate al rigetto

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