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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4881/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 27/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'istanza di Palmieri per l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra più sentenze di condanna. Il ricorrente sosteneva che il giudice dell'esecuzione competente fosse la Corte di appello di Napoli, avendo questa emesso in epoca successiva una sentenza definitiva che aveva riformato la sentenza di primo grado unificando i reati sotto il vincolo della continuazione, e dunque la decisione del G.i.p. sarebbe stata adottata da giudice incompetente ai sensi dell'art. 665 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, ritenuta giudice dell'esecuzione competente. Motivazione: la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, quando vi siano più provvedimenti esecutivi nei confronti della stessa persona, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento irrevocabile per ultimo (art. 665 c.p.p.); una sentenza d'appello che riconosca la continuazione fra reati modifica strutturalmente la posizione soggettiva e sposta la competenza all'appello, quindi la decisione del G.i.p. era affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per la determinazione del giudice dell'esecuzione: compete il giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile per ultima. La Corte ha interpretato che tale regola è assoluta e inderogabile e si applica anche quando la decisione riguarda un diverso titolo esecutivo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    citato quale disposizione richiamata per la disciplina della continuazione

    Rilevato come norma sulla continuazione dei reati, è la base normativa per l'istanza proposta da Palmieri; la Corte sottolinea però che la valutazione in esecuzione sulla continuazione deve essere decisa dal giudice dell'esecuzione competente secondo l'art. 665 c.p.p.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    menzionato nel testo in relazione alla rideterminazione della pena per altri imputati

    Citato in riferimento agli effetti della sentenza d'appello che ha rideterminato le pene per altri imputati; non modifica il principio che la competenza per l'esecuzione segue l'ultima sentenza irrevocabile quando questa opera modifiche sostanziali (es. riconoscimento della continuazione).

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti eseguibili contro la stessa persona, va sempre determinata individuando quale provvedimento è divenuto irrevocabile per ultimo (art. 665 c.p.p.).
  • Una sentenza d'appello che unifica reati sotto il vincolo della continuazione o che modifica in modo strutturale la fattispecie non è mera modificazione della pena: sposta la competenza per l'esecuzione al giudice che l'ha emessa.
  • Se il giudice dell'esecuzione decide pur essendo incompetente per effetto della regola di cui all'art. 665 c.p.p., la decisione è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e comporta annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice competente.
  • Nelle istanze esecutive che riguardano più titoli (sentenze di grado diverso o provenienti da diversi giudici), è essenziale verificare la data di irrevocabilità delle sentenze per determinare correttamente la competenza.
  • Quando si propone o si resiste a istanze in materia di esecuzione, conviene segnalare tempestivamente al giudice chiunque ritenga competente la diversa posizione esecutiva, allegando le sentenze e le date di irrevocabilità.
  • La regola sulla competenza funzionale è inderogabile: accordi tra parti o valutazioni meramente procedurali non possono sottrarre il caso alla disciplina dettata dall'art. 665 c.p.p.

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