Ordinanza del 06/10/2015 n. 1414 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che la sospensione cautelare non può essere concessa quando il contribuente non dimostri, tramite documentazione concreta, l’esistenza di un danno grave e irreparabile. La valutazione deve essere rigorosa, secondo Cass. n. 2845/2012, e non può basarsi esclusivamente sugli effetti patrimoniali derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in assenza di prova rigorosa del danno grave e irreparabile
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento riguarda la valutazione del requisito del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari. La conclusione indicata è che tale requisito non sussiste quando il contribuente non fornisce una prova documentale adeguata della gravità e dell’irreparabilità del danno che deriverebbe dall’esecuzione dell’atto contestato.
Valutazione del danno
La gravità e l’irreparabilità del pregiudizio devono essere accertate con criteri rigorosi. Il giudice deve fondare la propria valutazione sui documenti prodotti dal contribuente, dai quali devono emergere concretamente l’entità del danno e la sua natura non integralmente riparabile.
Non è sufficiente richiamare in modo generico le conseguenze economiche dell’esecuzione dell’atto o dell’eventuale provvedimento impugnato. In particolare, il solo fatto che il patrimonio del contribuente possa subire effetti negativi non dimostra automaticamente la sussistenza del periculum in mora.
Onere probatorio del contribuente
Il contribuente che richiede la misura cautelare deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare:
- l’esistenza di un danno concreto e attuale;
- la gravità del pregiudizio prospettato;
- l’irreparabilità o la difficoltà di integrale riparazione del danno;
- il nesso tra l’esecuzione dell’atto e il pregiudizio lamentato.
In mancanza di tale dimostrazione, la richiesta cautelare non può essere accolta per insussistenza del periculum in mora.
Riferimento giurisprudenziale
Il principio è ricondotto a Cass. n. 2845/2012, richiamata quale precedente a sostegno della necessità di una verifica rigorosa della gravità e dell’irreparabilità del danno. La valutazione non può quindi fondarsi esclusivamente sugli effetti che il provvedimento produrrebbe sul patrimonio del contribuente, ma deve essere supportata da una prova specifica e documentata.
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