Sentenza n. 7539/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - dell’esito delle c.d. prove TOLC-MED (e, quindi, alla graduatoria così formulata), utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l’ammissione, relativamente all''’Anno Accademico 2023/2024, ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle Università indicate in domanda, ivi compresi gli atti presupposti e/o consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/2024, determinata dall'esito delle prove TOLC-MED e dalla conseguente graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'esito delle prove TOLC-MED sostenute il 18 aprile 2023 e il 17 luglio 2023 presso un'università, nonché la graduatoria e gli atti presupposti e consequenziali, contestando la mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/2024. Il giudizio era stato sospeso, ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., in attesa della definizione dell'appello relativo a una precedente sentenza avente analogo oggetto. L'ordinanza di sospensione aveva onerato le parti di presentare, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato. Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, nessuna parte aveva depositato l'istanza nel termine previsto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio. L'art. 80, comma 1, c.p.a. impone, per la prosecuzione del processo sospeso, la presentazione di un'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione; nel caso concreto, il termine era stato espressamente indicato nell'ordinanza di sospensione e doveva decorrere dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, intervenuta il 4 ottobre 2024. Poiché nessuna delle parti aveva presentato tempestivamente l'istanza, il processo non era stato ritualemente riattivato. Il TAR ha quindi applicato l'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., dichiarando l'estinzione per mancata prosecuzione nel termine perentorio, senza esaminare il merito delle censure relative alle prove TOLC-MED e alla graduatoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia.
art. 80, comma 1, c.p.a.
in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede l'impulso di una parte interessata alla definizione della controversia mediante istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice
La mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio nel termine previsto dalla legge o assegnato dal giudice comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
art. 295 c.p.c.
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 337 c.p.c., quale fondamento della sospensione del giudizio in attesa della definizione di una controversia pregiudiziale.
art. 337 c.p.c.
sospensione in pendenza di impugnazione
La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa della sospensione del processo in relazione al giudizio di appello pendente.
Massime di principio
- La riattivazione di un processo amministrativo sospeso richiede un'iniziativa di parte mediante istanza di fissazione di udienza da presentare entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
- Il termine previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per la prosecuzione del giudizio sospeso è perentorio; la sua inosservanza determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- Quando l'ordinanza di sospensione indica espressamente l'onere di presentare l'istanza di fissazione entro il termine previsto dall'art. 80 c.p.a., l'assenza di tale istanza da parte di tutte le parti impedisce la prosecuzione del giudizio e impone la declaratoria di estinzione, senza esame del merito.
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