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Sentenza

Sentenza n. 3284/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, II, 17 giugno 2025, n. 2311, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17 giugno 2025, n. 2311, che aveva imposto la prestazione o integrazione di garanzie relative a una convenzione urbanistica, il pagamento di una penalità di mora e delle spese di giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato n. 2311/2025, con la quale la società originaria attuatrice del programma integrato di intervento era stata condannata a prestare garanzie idonee e analoghe, in sostituzione o integrazione di quelle del dante causa, a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica del 6 marzo 2013. La sentenza aveva inoltre previsto il pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo e delle spese del giudizio di cognizione. Il Comune ha chiesto che l’obbligo fosse posto a carico dei successivi aventi causa dell’originario soggetto attuatore, mediante consegna di appendici alle polizze fideiussorie esistenti o, in alternativa, di nuove garanzie equivalenti, nonché il pagamento delle somme dovute. Colliers Global Investors Italy SGR ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere più gestore del fondo Urban Living II dal 1° maggio 2024, essendo subentrata Castello SGR.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto la richiesta di estromissione di Colliers Global Investors Italy SGR, ritenendo che, in base all’art. 36 del d.lgs. n. 58/1998, il fondo comune costituisca patrimonio autonomo e che la SGR agisca quale rappresentante organico del fondo soltanto per il periodo in cui riveste la funzione di gestore. Cessata la gestione e subentrata Castello SGR, Colliers non conserva una posizione giuridicamente rilevante né la legittimazione a partecipare al giudizio. Nel merito, il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche quando la sentenza da eseguire abbia condannato soggetti privati, non esercenti un pubblico servizio, in favore di una pubblica amministrazione. L’art. 112, comma 1, c.p.a. impone infatti l’esecuzione dei provvedimenti del giudice amministrativo sia alla pubblica amministrazione sia alle altre parti. Il ricorso è stato accolto nei confronti di Castello SGR, quale attuale gestore del Fondo Urban Living II e avente causa dell’originario soggetto attuatore. Castello SGR, in nome e per conto del fondo, deve entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: prestare le garanzie previste dalla convenzione mediante appendici alle polizze originarie, con sostituzione dell’originario contraente con l’attuale gestore, oppure consegnare garanzie nuove, idonee e analoghe, recanti l’indicazione del soggetto attuatore e dei suoi successori o aventi causa quali debitori principali. In caso di mancato adempimento, il Comune può procedere all’esecuzione nelle forme del libro III del codice di procedura civile oppure iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del fondo ricompresi nel programma integrato di intervento, nei limiti del valore delle garanzie non prestate o del debito complessivo. Castello SGR è stata inoltre condannata al pagamento della penalità di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine di quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza n. 2311/2025 fino alla scadenza del termine di trenta giorni assegnato dalla nuova sentenza, oltre alle spese del precedente giudizio, agli interessi legali e agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 15 dicembre 2025 fino all’effettivo pagamento. È stata respinta la richiesta di un’ulteriore penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, ritenuta non necessaria alla luce del termine assegnato e dei rimedi sussidiari previsti. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico di Castello SGR per € 5.000,00, oltre accessori e contributo unificato; sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, c.p.a.

    i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti

    L’obbligo di eseguire il giudicato grava su tutte le parti soccombenti, comprese le parti private; queste ultime sono quindi legittimate passivamente nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    Consente, in caso di mancata esecuzione, di procedere nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e costituisce base per l’utilizzo di strumenti esecutivi, tra cui l’iscrizione di ipoteca giudiziale ritenuta compatibile con il processo amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.

    La penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione della sentenza non è stata disposta, poiché il termine assegnato e i rimedi esecutivi previsti sono stati ritenuti sufficienti.

  • art. 36, commi 1 e 4, d.lgs. n. 58/1998

    ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio

    La SGR rappresenta organicamente il fondo finché ne è gestore; cessata la gestione, non conserva legittimazione a partecipare al giudizio relativo a obbligazioni gravanti sul fondo.

  • art. 26, comma 4, della Convenzione urbanistica del 6 marzo 2013

    prestare a favore del Comune di Sesto San Giovanni idonee ed analoghe garanzie in sostituzione o ad integrazione di quelle fornite dal suo dante causa

    La disposizione convenzionale impone al soggetto attuatore e ai suoi aventi causa di prestare o integrare le garanzie relative alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla variante al programma integrato di intervento.

  • art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, e lett. f, c.p.a.

    La controversia relativa agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 21-ter l. 241/1990

    le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti

    Il potere di esecuzione coattiva amministrativa non è applicabile direttamente agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica, poiché questi presuppongono l’accertamento giudiziale dell’inadempimento e la condanna all’adempimento.

  • art. 1 c.p.a.

    la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo

    Il principio di pienezza ed effettività della tutela giustifica l’accesso all’ottemperanza e l’utilizzo di strumenti esecutivi non incompatibili con il processo amministrativo.

  • art. 614-bis c.p.c.

    La penalità di € 50,00 per ogni giorno di ritardo prevista dalla sentenza da eseguire deve essere riscossa anche in sede di ottemperanza.

  • art. 1284, quarto comma, c.c.

    Dalla proposizione del giudizio di ottemperanza decorrono, fino all’effettivo soddisfacimento, gli interessi al tasso previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo che abbia condannato soggetti privati, anche non esercenti un pubblico servizio, al pagamento di somme o all’adempimento di obblighi di facere in favore di una pubblica amministrazione.
  • Ai sensi dell’art. 112, comma 1, c.p.a., l’obbligo di eseguire il giudicato grava su tutte le parti soccombenti; pertanto, la parte privata destinataria della condanna è legittimata passivamente nel giudizio di ottemperanza.
  • Nelle controversie relative a convenzioni urbanistiche rientranti nella giurisdizione esclusiva, la pubblica amministrazione non può imporre direttamente e coattivamente l’adempimento degli obblighi convenzionali mediante poteri autoritativi, ma deve ottenere dal giudice l’accertamento dell’inadempimento e la condanna all’esecuzione.
  • Quando il bene o il rapporto controverso appartiene a un fondo comune di investimento, la SGR opera quale rappresentante organico del fondo per il periodo in cui ne esercita la gestione. La cessazione della gestione determina la perdita della legittimazione processuale della SGR uscente, mentre la legittimazione compete al gestore subentrante in nome e per conto del fondo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può adottare strumenti esecutivi o cautelari atipici, anche di natura reale come l’iscrizione di ipoteca giudiziale, quando siano compatibili con la struttura del processo amministrativo e necessari a garantire una tutela piena ed effettiva del giudicato.
  • La fissazione di un termine puntuale per l’adempimento e la previsione di rimedi esecutivi sussidiari possono rendere non necessaria un’ulteriore penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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