Corte di giustizia, Sentenza C-69/24
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 1 August 2025. — European Commission v Ireland. — Failure of a Member State to fulfil obligations – Article 258 TFEU – Work-life balance for parents and carers – Directive (EU) 2019/1158 – Article 20(1) – Failure to transpose and notify transposition measures – Article 260(3) TFEU – Application for the imposition of a lump sum – Criteria for establishing the amount of the penalty. — Case C-69/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accerta che l’Irlanda non aveva trasposto entro il termine la Direttiva (UE) 2019/1158 sul work-life balance né ne aveva notificato le misure di attuazione. Ritiene non idonee a giustificare il ritardo le trattative con le parti sociali, la predisposizione di un codice di condotta o l’aver poi adottato una disciplina più ampia rispetto alla direttiva. In applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, condanna quindi l’Irlanda al pagamento di una somma forfettaria di EUR 1 540 000 e alle spese.
Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione e notifica della Direttiva (UE) 2019/1158 e condanna al pagamento di una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La questione giuridica
Se l’Irlanda, non avendo adottato entro il termine fissato le disposizioni necessarie per trasporre integralmente la Direttiva (UE) 2019/1158 e non avendole comunicate alla Commissione, sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva; e, in caso affermativo, se debba esserle inflitta una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, nonché secondo quali criteri debba essere determinato il suo importo.
Principio di diritto
La Corte dichiara che uno Stato membro che, allo scadere del termine di trasposizione fissato da una direttiva adottata secondo procedura legislativa, non abbia adottato né notificato alla Commissione tutte le misure necessarie per darvi attuazione, viola l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva e rientra nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. In tale ipotesi, la condanna al pagamento di una somma forfettaria è giustificata per assicurare l’effettività del diritto dell’Unione e prevenire la reiterazione di inadempimenti analoghi; nel determinare l’importo, la Corte tiene conto di gravità, durata e capacità di pagamento, ma non segue il metodo della Commissione nella parte in cui include un criterio demografico per il calcolo dell’"n factor". Applicando i soli criteri pertinenti, la Corte fissa la somma forfettaria a EUR 1 540 000.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 17 TUE
- Direttiva (UE) 2019/1158
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2019/1158
- Articolo 9 della direttiva (UE) 2019/1158
- Articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1158
- Direttiva 2010/18/UE
- Direttiva 1999/70/CE
Mancata trasposizione della Direttiva (UE) 2019/1158 e condanna dell’Irlanda ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro l’Irlanda per la mancata trasposizione, nei termini, della direttiva sul work-life balance per genitori e prestatori di assistenza. La Corte esamina sia l’inadempimento ex articolo 258 TFUE sia la richiesta di sanzione pecuniaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
Fatti e svolgimento del procedimento
La Commissione aveva rilevato l’assenza di notifica delle misure nazionali di trasposizione della Direttiva (UE) 2019/1158 e aveva inviato prima una lettera di costituzione in mora e poi un parere motivato. L’Irlanda aveva riconosciuto il ritardo, spiegando di aver effettuato una trasposizione solo parziale e di aver completato il recepimento soltanto successivamente, nel marzo 2024, con l’entrata in vigore di un codice di prassi relativo all’articolo 9 della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1158, che imponeva la trasposizione entro il 2 agosto 2022 e la comunicazione immediata delle misure alla Commissione;
- l’articolo 9 della direttiva, relativo al diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili;
- l’articolo 1 della direttiva, che ne definisce l’obiettivo di promuovere la parità tra donne e uomini nel mercato del lavoro;
- gli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE;
- l’articolo 288 TFUE, terzo comma;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 17 TUE, sul dovere di leale cooperazione e sul ruolo della Commissione.
Inadempimento accertato dalla Corte
La Corte ribadisce che la valutazione dell’inadempimento va effettuata con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Poiché alla scadenza di tale termine l’Irlanda non aveva adottato tutte le disposizioni necessarie per trasporre la direttiva né le aveva comunicate alla Commissione, la Corte dichiara l’inadempimento dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2019/1158.
La Corte respinge le giustificazioni dell’Irlanda, osservando che:
- i negoziati con le parti sociali non possono giustificare il mancato rispetto del termine di trasposizione;
- la predisposizione di un codice di prassi non sostituisce l’obbligo di adottare misure legislative, regolamentari e amministrative;
- uno Stato membro non può invocare il proprio ordinamento interno o difficoltà applicative per sottrarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
Applicabilità dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La Corte conferma che il mancato recepimento e la mancata notifica delle misure di trasposizione di una direttiva adottata mediante procedura legislativa rientrano nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Ricorda inoltre che lo strumento mira sia a far cessare rapidamente l’infrazione sia a semplificare e accelerare l’irrogazione di sanzioni finanziarie nei casi di mancata notifica delle misure di recepimento.
Criteri per la somma forfettaria
Nel determinare la sanzione, la Corte ricorda che la Commissione può proporre una somma forfettaria e che le sue comunicazioni, pur non vincolanti, contribuiscono alla prevedibilità e alla coerenza dell’azione della Commissione. Tuttavia, la Corte mantiene un potere discrezionale limitato nella determinazione dell’importo.
Quanto alla gravità, la Corte sottolinea che l’obbligo di trasporre integralmente una direttiva e di notificarne le misure è un obbligo fondamentale. Nel caso di specie, l’articolo 9 della direttiva 2019/1158 è qualificato come disposizione principale, perché attua un elemento centrale della disciplina sulla conciliazione tra vita professionale e familiare e sulla parità di genere. Il mancato recepimento incide su tutta la forza lavoro dell’Irlanda e viene quindi considerato "definitivamente serio".
La Corte respinge i tentativi dell’Irlanda di attenuare la gravità dell’infrazione, osservando che:
- il fatto che altre disposizioni siano state trasposte successivamente non elimina l’inadempimento verificatosi nel periodo rilevante;
- la cooperazione meramente documentale con la Commissione non basta a costituire circostanza attenuante;
- il fatto che la normativa nazionale abbia introdotto misure più ampie della direttiva non esonera dalla trasposizione completa e corretta.
Quanto alla durata, la Corte prende come dies a quo il giorno successivo alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, cioè il 3 agosto 2022, e come dies ad quem il 5 marzo 2024, data precedente all’entrata in vigore delle ultime misure di recepimento: il periodo è quindi superiore a un anno e mezzo.
Quanto alla capacità di pagamento, la Corte si discosta dalla metodologia della Commissione nella parte in cui utilizza un criterio demografico per il calcolo del fattore "n". In assenza di un criterio valido che giustifichi tale componente, la Corte fa riferimento al PIL medio dell’Irlanda su base triennale.
Dispositivo
La Corte:
- dichiara che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2019/1158;
- la condanna al pagamento di una somma forfettaria pari a EUR 1 540 000;
- la condanna altresì alle spese processuali.
Principi affermati
La decisione conferma che la mancata trasposizione, nei termini, di una direttiva adottata con procedura legislativa e la mancata notifica delle misure di recepimento costituiscono un inadempimento grave, idoneo a giustificare una sanzione pecuniaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Ai fini della quantificazione, la Corte valorizza gravità, durata e capacità di pagamento, ma esclude l’uso del criterio demografico nella determinazione del fattore di capacità contributiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 1 ago 2025Corte di giustizia, Sentenza C-71/23
- Sentenza · 1 ago 2025Corte di giustizia, Sentenza C-99/23
- Sentenza · 1 ago 2025Corte di giustizia, Sentenza C-100/23
- Sentenza · 1 ago 2025Corte di giustizia, Sentenza C-101/23
- Sentenza · 1 ago 2025Corte di giustizia, Sentenza C-102/23
- Sentenza · 1 ago 2025Corte di giustizia, Sentenza C-397/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →