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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19368/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, affinché determini correttamente la durata della sanzione amministrativa accessoria applicando il principio del cumulo materiale delle sospensioni previste per ciascun reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; il ricorrente ha censurato che il G.U.P. aveva disposto la sospensione esclusivamente con riferimento all'art. 186, comma 7, cod. strada, senza considerare anche l'art. 187, comma 8, cod. strada, omettendo così di applicare il cumulo materiale delle durate previste per ciascun illecito e determinando una sospensione inferiore al minimo complessivo che sarebbe derivato dalla somma delle due sanzioni accessorie.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7

    L'articolo, nella fattispecie, prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con una fascia di durata (minimo 6 mesi - massimo 2 anni); la Corte ritiene che, se più violazioni che prevedono la stessa sanzione sono contestate, la relativa durata vada cumulata materialmente.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8

    Analoga previsione di durata della sospensione (minimo 6 mesi - massimo 2 anni); deve essere considerata congiuntamente all'art. 186 quando coesistono entrambe le violazioni, ai fini del cumulo delle durate accessorie.

  • codice penale, art. 81

    comma 2 citato nel capo di imputazione

    La Corte esclude l'applicabilità della disciplina dell'art. 81 cod. pen. (che riguarda il cumulo delle pene penali) alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie derivanti da condanna penale, per le quali va invece applicato il principio del cumulo materiale delle durate.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8

    La normativa riguarda le sanzioni amministrative proprie e non si applica alle sanzioni amministrative accessorie disposte in sede penale; pertanto non può essere usata per ridurre o modulare il cumulo delle sospensioni accessorie determinate da una sentenza di condanna.

Massime di principio

  • Se in un unico processo il giudice condanna per più violazioni del codice della strada che prevedono la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria, la durata complessiva della sospensione va determinata cumulando materialmente i periodi previsti per ciascuna fattispecie.
  • Non è applicabile l'art. 8 della legge n. 689/1981 per ridurre o armonizzare sanzioni amministrative accessorie disposte in sede penale, perché quella norma riguarda le sanzioni amministrative proprie e non le accessorie penali.
  • La disciplina del cumulo prevista dall'art. 81 cod. pen. non vincola la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie: il cumulo materiale delle durate accessorie è il criterio da seguire.
  • Se la somma delle durate minime previste per ciascun illecito supera la durata della sospensione disposta in primo grado, la misura deve essere ricalcolata: una sospensione inferiore al cumulo minimo è illegittima e può dare luogo ad annullamento parziale e rinvio.
  • Il principio del cumulo materiale si applica anche quando la condanna deriva da giudizio abbreviato o da altri riti speciali: la natura del rito non esclude l'obbligo di determinare correttamente le sanzioni accessorie.

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