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Ordinanza

Ordinanza n. 924/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 7 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetto con D.D. n. 2976 del 24/07/2025; 2) della scheda di valutazione del 17 novembre 2025, relativa alla prova orale ricorrente, per il reclutamento di 7 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetto con D.D. n. 2976 del 24/07/2025; 3) del verbale n. 2 Plenaria del 28 ottobre 2025; 4) del verbale n. 3 Plenaria del 7 novembre 2025; 5) del verbale n. 4 Plenaria del 14 novembre 2025; 6) del verbale n. 8 Plenaria del 17 novembre 2025; 7) dell'avviso pubblicazione graduatorie finali; 8) dell'avviso pubblicazione esito prova scritta e calendario prova orale concorso pubblico, per esami, a 7 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico scientifico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 9) del decreto dipartimentale n. 4574 del 4 dicembre 2025 - Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 7 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico scientifico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, laddove non reca il nominativo del ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati; 10) del decreto di nomina della Commissione esaminatrice n. 3287 del 27 agosto 2025; 11) del provvedimento-comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 17 novembre 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove orali sostenute in data 17 novembre 2025, durante il concorso a 7 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetto con D.D. n. 2976 del 24.07.2025; 12) dell'elenco contenente gli esiti della prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami a 7 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetto con D.D. n. 2976 del 24/07/2025, e del relativo avviso, dei verbali e degli allegati, laddove, in corrispondenza dell'identificativo (ID: 7ITS-689480BFD41FC64D93972882) del ricorrente risulta riportato il punteggio non utile di 18,00; 13) dell'esito della prova sostenuta dal ricorrente, del verbale di svolgimento e correzione della prova orale ove interpretati in senso lesivo; 14) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del decreto dipartimentale n. 2976 del 24/07/2025, recante il bando concorsuale, anche limitatamente agli articoli 3 e 8, nella parte in cui prevede la sufficienza di una valutazione con punteggio (non inferiore a 21/30) meramente numerico alla prova orale e senza predeterminazione di criteri specifici da parte della Commissione a monte (in contrasto con i principi previsti dalla giurisprudenza), nonché nella parte in cui non prevede che le domande siano predeterminate e sorteggiate nella prova orale (in violazione del principio generale sancito dall'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994); 15) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del decreto dipartimentale n. 2976 del 24.07.2025, recante il bando concorsuale, anche limitatamente all'art. 10, approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali; 16) del decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2022, n. 49, concernente il “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”; 17) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82 concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 18) di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale di merito, ove non dovesse recare il nominativo del ricorrente, con riserva di notifica al controinteressato che dovesse risultare tale dalla precitata graduatoria e degli allegati del bando di concorso; 19) del diritto del ricorrente, previa collocazione in posizione più utile nella graduatoria, ad essere ammesso alle prove di esame e valutazione successive ovvero in subordine, all'annullamento della prova orale e alla ripetizione della stessa; e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202600841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non idoneità alla prova orale, con punteggio di 18/30, e atti della procedura concorsuale per 7 posti di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il bando, gli atti della commissione, la scheda di valutazione, il giudizio di non idoneità, il punteggio di 18/30 e la graduatoria finale, chiedendo in via cautelare il riesame, l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura o la ripetizione della prova orale. Ha contestato, in particolare, l'attribuzione del solo voto numerico senza criteri sufficientemente predeterminati, la mancata previsione e il mancato sorteggio delle domande ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, l'illegittimità degli atti della commissione e la sproporzione tra l'esito della prova scritta e quello della prova orale. Ha inoltre formulato domanda di risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni juris. Ha ritenuto legittima l'attribuzione del voto numerico alla prova orale, poiché la commissione aveva previamente individuato, nel verbale n. 2 del 28 ottobre 2025, materie, linee guida, criteri e descrittori della valutazione, con punteggi parziali e complessivi applicabili uniformemente a tutti i candidati. La griglia consentiva di ricostruire l'iter logico della valutazione e il punteggio di 18/30 non era isolato, ma risultava dalla somma dei punteggi assegnati alle diverse aree: materie tecnico-scientifiche, sicurezza sul lavoro, ordinamento dell'Interno, lingue straniere e informatica. Il giudice ha escluso irregolarità nella composizione e nell'operato della commissione. Ha ritenuto infondata anche la censura relativa all'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, osservando che l'obbligo di predisporre e sorteggiare una banca dati di quesiti opera quando previsto dal bando o quando imposto dalla natura della prova; in ogni caso, la commissione aveva predisposto bacini di domande presso le postazioni e ciascun candidato aveva estratto manualmente i quesiti. È stata respinta anche la censura sulla sproporzione tra prova scritta e prova orale, poiché le due prove svolgono funzioni diverse e possono avere esiti differenti senza che ciò comporti illogicità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale, respinta dal TAR per mancanza di un sufficiente fumus boni juris.

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    Non impone in ogni concorso pubblico la predisposizione e il sorteggio di una banca dati di quesiti; tale obbligo opera quando sia previsto dalla lex specialis o quando sia reso necessario dalla natura della prova. Nel caso concreto la commissione ha comunque predisposto bacini di domande e previsto l'estrazione manuale dei quesiti.

  • d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023

    Regolamenta le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici; la sua disciplina è stata ritenuta rispettata quanto alla prova orale.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di risarcimento in forma specifica e per equivalente, non esaminata autonomamente in ragione del rigetto della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, il voto numerico attribuito a una prova orale è sufficiente a motivare il giudizio quando la commissione abbia previamente stabilito criteri generali, specifici e uniformi di valutazione, risultanti dai verbali e corredati, ove previsto, da indicatori e descrittori idonei a rendere comprensibile l'iter valutativo.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte della commissione concorsuale relative ai criteri di valutazione è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o travisamento dei fatti.
  • L'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 non impone necessariamente, per ogni prova orale concorsuale, la predisposizione di una banca dati e il sorteggio dei quesiti; l'obbligo sussiste se previsto dalla lex specialis o se reso necessario dalla natura della prova. In assenza di tale previsione, la commissione dispone di un'ampia discrezionalità nella conduzione del colloquio, purché stabilisca preventivamente criteri uniformi e rispettosi della parità di trattamento.
  • La diversa valutazione conseguita da un candidato nella prova scritta e nella prova orale non integra di per sé illogicità o irragionevolezza, poiché le due prove possono perseguire finalità valutative differenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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